Art. 30 — Esenzioni oggettive

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Sono inoltre esenti dalle imposte di consumo: 1. il vino, il vinello e le altre bevande vinose somministrate ai braccianti e coloni per i lavori agricoli in soprappiu' di mercede giornaliera, secondo la consuetudine locale, anche se questa sia richiamata in convenzioni individuali o collettive, e sempre quando la somministrazione e il consumo delle bevande stesse avvengano nel luogo dove si eseguiscono i lavori; 2.((Il vino destinato esclusivamente al consumo del produttore che sia manuale coltivatore del fondo, quando il consumo si verifichi nel fondo dove le uve sono prodotte e vinificate, o, se altrove, quando sussistano le circostanze e le condizioni stabilite nel regolamento. L'esenzione compete in ragione di un litro al giorno per il produttore manuale coltivatore del fondo e per ogni membro della sua famiglia)); 3. il vino che dai produttori e dai commercianti all'ingrosso sia esportato all'estero e nelle colonie italiane od inviato alle fabbriche per la distillazione o per la preparazione dell'aceto; 4. l'alcool destinato ad uso diverso da bevanda quando siano adempiute le condizioni da fissarsi nel regolamento; 5. le carni preparate negli stabilimenti all'uopo attrezzati e destinate all'esportazione all'estero, oppure al rifornimento di esercizi del luogo e di altri comuni del Regno, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento; 6. i materiali impiegati nelle costruzioni edilizie provvisorie di durata non superiore ad un anno o nelle costruzioni e nelle riparazioni di opifici industriali, di edifici colonici, di opere di bonifiche e di miglioramenti agrari; 7. i materiali da costruzione adoperati nelle riparazioni previste dall'art. 1604 del codice civile.

Testo in vigore dal 24 aprile 1947 al 20 luglio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 aprile 1947

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1931 al 24 aprile 1947. 23 parole tolte, 41 parole aggiunte.

… il consumo delle bevande stesse avvengano nel luogo dove si eseguiscono i lavori; 2. tolto: ilaggiunto: Il vino destinato esclusivamente al consumo del produttore tolto: e della propria famiglia e ricavato dalle uve dei fondi propri o da esso coltivati aggiunto: che sia manuale coltivatore del fondo, quando il consumo si verifichi nel tolto: luogo di vinificazione aggiunto: fondo dove le uve sono prodotte e vinificate, o, se altrove, quando sussistano le circostanze e le condizioni tolto: da stabilirsi nel regolamento aggiunto: stabilite nel regolamento. L'esenzione compete in ragione di un litro al giorno per il produttore manuale coltivatore del fondo e per ogni membro della sua famiglia; 3. il vino che dai produttori e dai commercianti all'ingrosso sia esportato all'estero …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art30 · fonte del testo

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