Art. 1604 c.c. — Vendita della cosa locata con patto di riscatto
Il compratore con patto di riscatto non puo' esercitare la facolta' di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
