Art. 296 — Ammende

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1944 al 20 luglio 1952. Leggi il testo vigente →

Salvo quanto e' disposto nel capo III del titolo III e salvo i casi in cui sia stabilita una pena piu' grave, le violazioni delle norme del presente testo unico riguardanti l'applicazione dei tributi e quelle dei relativi regolamenti sono punite, oltre che con le sanzioni civili comminate nei singoli casi, con l'ammenda da lire venti a lire cinquecento. Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle contravvenzioni si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 106 a 110 e 155 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383. La misura dell'oblazione entro i limiti di cui sopra e' determinata discrezionalmente dal podesta' o dal preside a seconda della rispettiva competenza. 2941

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 24 febbraio 1940, n. 56

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Il Regio Decreto 24 febbraio 1940, n. 56, ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "E' conceduta amnistia per le contravvenzioni punibili ai termini dell'articolo 296 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dall'articolo 1, lettera n) del R. decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 338, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, nonche' per le contravvenzioni prevedute dal R. decreto-legge 24 settembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente l'imposta di soggiorno, di cura e di turismo". Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino a tutto il giorno 23 febbraio 1940-XVIII.

D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 262

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 262, ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) che e' concessa amnistia per le contravvenzioni previste dal presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Il presente decreto non si applica alle violazioni delle leggi emanate dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 in poi ed ha efficacia per i fatti commessi tino tutto il giorno precedente a quello della sua entrata in vigore".

Testo in vigore dal 28 ottobre 1944 al 20 luglio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 ottobre 1944

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1940 al 28 ottobre 1944.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 262

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 262, ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) che e' concessa amnistia per le contravvenzioni previste dal presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Il presente decreto non si applica alle violazioni delle leggi emanate dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 in poi ed ha efficacia per i fatti commessi tino tutto il giorno precedente a quello della sua entrata in vigore".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art296 · fonte del testo

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