Art. 296 — Ammende

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 febbraio 1939 al 25 febbraio 1940. Leggi il testo vigente →

((Salvo quanto e' disposto nel capo III del titolo III e salvo i casi in cui sia stabilita una pena piu' grave, le violazioni delle norme del presente testo unico riguardanti l'applicazione dei tributi e quelle dei relativi regolamenti sono punite, oltre che con le sanzioni civili comminate nei singoli casi, con l'ammenda da lire venti a lire cinquecento. Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle contravvenzioni si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 106 a 110 e 155 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383. La misura dell'oblazione entro i limiti di cui sopra e' determinata discrezionalmente dal podesta' o dal preside a seconda della rispettiva competenza)).

Testo in vigore dal 28 febbraio 1939 al 25 febbraio 1940

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 1939

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1931 al 28 febbraio 1939. 67 parole tolte, 44 parole aggiunte.

Salvo quanto e' disposto nel capo III del titolo III e salvo i casi in cui sia stabilita una pena piu' grave, le violazioni delle norme del presente tolto: Testo Unico aggiunto: testo unico riguardanti l'applicazione dei tributi e quelle dei relativi regolamenti sono punite, oltre che con le sanzioni civili comminate nei singoli casi, con l'ammenda tolto: fino aggiunto: da lire venti a lire cinquecento. Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle contravvenzioni si osservanoaggiunto: , in quanto applicabili, le norme degli articoli tolto: 227, 228 e 255 n. 2 aggiunto: 106 a 110 e 155 del testo unico della legge comunale e provinciale tolto: 4 febbraio 1915 n. 148 (testo unico), modificati con gli articoli 71 e 72 delaggiunto: , approvato con R. decreto tolto: 30 dicembre 1923 aggiunto: 3 marzo 1934, n. tolto: 2839, nonche' le norme del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 867. Quando le contravvenzioni riguardano tributi provinciali le funzioni demandate al podesta' dal citato R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 867, sono esercitate dal preside della provincia aggiunto: 383. La misura dell'oblazione entro i limiti di cui sopra e' determinata discrezionalmente dal podesta' o dal preside a seconda della rispettiva competenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art296 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari