Art. 281 — Decisioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952. Leggi il testo vigente →

La commissione deve emettere decisioni motivate, non prima di 20, ne' oltre 60 giorni, da quello in cui i ricorsi le sono stati comunicati. Le decisioni devono essere, nel termine di dieci giorni, notificate, a cura del podesta', tanto al contribuente il cui ricorso sia stato, anche parzialmente, respinto, quanto all'interessato di cui al terz'ultimo comma dell'art. 277, qualora il ricorso del terzo sia stato, in tutto o in parte, accolto.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art281 · fonte del testo

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