Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 1982 al 2 marzo 1983. Leggi il testo vigente →

((La tassa e' commisurata alla superficie dei locali e delle aree serviti ed all'uso cui i medesimi vengono destinati. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o novici, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare appositi regolamenti nei quali, oltre alle esenzioni previste dalle leggi vigenti, saranno specificate le speciali agevolazioni che, in relazione alle particolari condizioni locali, riterranno di poter accordare in via del tutto eccezionale. I comuni hanno facolta' di ridurre la tassa fino ad un massimo del 50% per le aree ed i locali, non adibiti ad abitazione, nell'ipotesi di uso stagionale risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attivita' svolta. I regolamenti, dopo l'approvazione dell'organo regionale di controllo, devono essere trasmessi al Ministero delle finanze che provvede alla loro omologazione, sentito il Ministero dell'interno. Le tariffe, stabilite in applicazione dei regolamenti debitamente omologati, deVono essere approvate dall'organo regionale di controllo ed essere comunicate al Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 273.)) 85

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 marzo 1941, n. 366

33

La L. 20 marzo 1941, n. 366, ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1942.

D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915

85

Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 gennaio 1983.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1982 al 2 marzo 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 1931

1931oggi
  1. 22 dicembre 2008 — oggiabrogatoper 18 anni
  2. 29 aprile 2006 — 22 dicembre 2008abrogatoper 3 anni
  3. 1 gennaio 2000 — 29 aprile 2006abrogatoper 6 anni
  4. 29 dicembre 1998 — 1 gennaio 2000abrogatoper un anno
  5. 2 marzo 1997 — 29 dicembre 1998abrogatoper un anno
  6. 1 gennaio 1994 — 2 marzo 1997abrogatoper 3 anni
  7. 27 aprile 1989 — 1 gennaio 1994per 5 anni
  8. 2 marzo 1983 — 27 aprile 1989per 6 anni
  9. 16 dicembre 1982 — 2 marzo 1983per 3 mesi
  10. 15 ottobre 1960 — 16 dicembre 1982per 22 anni
  11. 23 maggio 1941 — 15 ottobre 1960per 19 anni
  12. 16 settembre 1931 — 23 maggio 1941testo originarioper 10 anni

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 1982

Confronto con la versione in vigore dal 15 ottobre 1960 al 16 dicembre 1982. 76 parole tolte, 122 parole aggiunte.

La tassa e' commisurata alla superficie dei locali aggiunto: e delle aree serviti ed all'uso cui i medesimi vengono destinati. tolto: Per la sua applicazione aggiunto: Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o novici, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare appositi regolamentitolto: , nei quali, oltre tolto: a tutte le aggiunto: alle esenzioni previste dalle leggi vigenti, saranno tolto: altresi' specificate le speciali tolto: esenzioni o facilitazioni aggiunto: agevolazioni che, in relazione alle aggiunto: particolari condizioni locali, riterranno di poter accordaretolto: . Nei regolamenti potranno essere altresi' previste, limitatamente ai locali destinati ad uso esclusivo di abitazione, esenzioni per gli alloggi di tipo popolare costituiti da un unico vano e riduzioni sino aggiunto: in via del tutto eccezionale. I comuni hanno facolta' di ridurre la tassa fino ad un massimo del 50 tolto: per cento per gli alloggi di tipo popolare che non abbiano piu' di tre vani oltre i servizi. Taliaggiunto: % per le aree ed i locali, non adibiti ad abitazione, nell'ipotesi di uso stagionale risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attivita' svolta. I regolamenti, dopo l'approvazione tolto: della Giunta provinciale amministrativa aggiunto: dell'organo regionale di controllo, devono essere trasmessi al Ministero delle finanzetolto: , che provvede all'omologazione di essi aggiunto: che provvede alla loro omologazione, sentito il Ministero dell'interno. Le tariffeaggiunto: , stabilite in applicazione dei regolamenti debitamente omologati, tolto: devono riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa aggiunto: deVono essere approvate dall'organo regionale di controllo ed essere comunicate al Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 273.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915

    Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 gennaio 1983.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art270 · fonte del testo

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