Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 1934 al 31 dicembre 1942. 275 parole tolte, 21 parole aggiunte.
tolto: Le sovrimposte non eccedenti il limite normale debbono essere ripartite fra terreni e fabbricati in guisa che ad ogni centesimo di sovrimposta da applicarsi all'imposta erariale fabbricati corrispondano, per i Comuni, quattro centesimi e, per le Provincie, tre centesimi di sovrimposta all'imposta erariale terreni. E' tuttavia in facolta' del Ministro per l'interno, su parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa, di cui sentire alle provincie, il cui bilancio puo' essere pareggiato con una sovrimposta fondiaria non superiore a quella corrispondente alle aliquote massime gia' previste dall'art. 254 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 (centesimi 100 per i terreni e centesimi 75 per i fabbricati) di applicare la sovrimposta per gli esercizi 1934 e seguenti, mantenendo fra le aliquote il rapporto previsto nel predetto articolo. Le eccedenze, autorizzate a norma del secondo comma dell'art. 255, debbono essere ripartite con rapporto proporzionale a quelle massime previste dallo stesso comma e cioe' ad ogni centesimo di sovrimposta da applicarsi all'imposta erariale sui fabbricati debbono corrispondere, sia per i Comuni che per le Provincie, quattro centesimi di sovrimposta all'imposta erariale terreni. Le ulteriori eccedenze, autorizzate a norma del precedente art. 256, debbono essere ripartite in guisa che ad ogni centesimo di sovrimposta da applicarsi all'imposta erariale sui fabbricati corrispondano, per i Comuni, quattro centesimi e, per le Provincie, due centesimi di sovrimposta alla imposta erariale terreni. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per l'interno, puo', in base a motivata deliberazione dell'Amministrazione provinciale interessata ed a parere favorevole della Giunta amministrativa, consentire che il riparto delle eccedenze di cui ai comma precedenti sia fatto con diverso rapporto proporzionale tra l'imposta sui terreni e quelli sui fabbricati.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 7 DICEMBRE 1942, N. 1418, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 MARZO 1943, N. 204
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art257 · fonte del testo
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