Art. 257 — Ripartizione delle sovrimposte fondiarie

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Le sovrimposte non eccedenti il limite normale devono essere ripartite fra terreni e fabbricati in guisa che ad ogni centesimo di sovrimposta, da applicarsi all'imposta erariale fabbricati, corrispondano, per i comuni, quattro centesimi e, per le provincie, un centesimo di sovrimposta all'imposta erariale terreni. Le eccedenze, autorizzate a norma del 2° comma dell'art. 255 debbono essere ripartite con rapporto proporzionale a quelle massime previste dallo stesso comma, e cioe': ad ogni centesimo di sovrimposta da applicarsi all'imposta erariale sui fabbricati debbono corrispondere, per i comuni, quattro centesimi, e, per le provincie, due centesimi di sovrimposta all'imposta erariale terreni. Le ulteriori eccedenze, autorizzate a norma dell'articolo precedente, debbono essere ripartite in guisa che ad ogni centesimo di sovrimposta da applicarsi all'imposta erariale sui fabbricati corrispondano quattro centesimi di sovrimposta all'imposta erariale terreni.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 29 dicembre 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art257 · fonte del testo

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