Art. 257 — Ripartizione delle sovrimposte fondiarie

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1933 al 19 settembre 1934. Leggi il testo vigente →

((Le sovrimposte non eccedenti il limite normale debbono essere ripartite fra terreni e fabbricati in guisa che ad ogni centesimo di sovrimposta da applicarsi all'imposta erariale fabbricati corrispondano, per i Comuni, quattro centesimi e, per le Provincie, tre centesimi di sovrimposta all'imposta erariale terreni. Le eccedenze, autorizzate a norma del secondo comma dell'art. 255, debbono essere ripartite con rapporto proporzionale a quelle massime previste dallo stesso comma e cioe' ad ogni centesimo di sovrimposta da applicarsi all'imposta erariale sui fabbricati debbono corrispondere, sia per i Comuni che per le Provincie, quattro centesimi di sovrimposta all'imposta erariale terreni. Le ulteriori eccedenze, autorizzate a norma del precedente art. 256, debbono essere ripartite in guisa che ad ogni centesimo di sovrimposta da applicarsi all'imposta erariale sui fabbricati corrispondano, per i Comuni, quattro centesimi e, per le Provincie, due centesimi di sovrimposta alla imposta erariale terreni. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per l'interno, puo', in base a motivata deliberazione dell'Amministrazione provinciale interessata ed a parere favorevole della Giunta amministrativa, consentire che il riparto delle eccedenze di cui ai comma precedenti sia fatto con diverso rapporto proporzionale tra l'imposta sui terreni e quelli sui fabbricati)). 12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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con decorrenza dal 1 gennaio 1934

Il Regio D.L. 18 dicembre 1933, n. 1737, convertito con modificazioni dalla L. 5 febbraio 1934, n. 178, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica avra' esecuzione a decorrere dal 1° gennaio 1934.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1933 al 19 settembre 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 1933

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1931 al 29 dicembre 1933. 27 parole tolte, 90 parole aggiunte.

Le sovrimposte non eccedenti il limite normale tolto: devono aggiunto: debbono essere ripartite fra terreni e fabbricati in guisa che ad ogni centesimo di sovrimpostatolto: , da applicarsi all'imposta erariale fabbricatitolto: , corrispondano, per i tolto: comuni aggiunto: Comuni, quattro centesimi e, per le tolto: provincie, un centesimo aggiunto: Provincie, tre centesimi di sovrimposta all'imposta erariale terreni. Le eccedenze, autorizzate a norma del tolto: 2° aggiunto: secondo comma dell'art. 255aggiunto: , debbono essere ripartite con rapporto proporzionale a quelle massime previste dallo stesso commatolto: , e cioe': aggiunto: e cioe' ad ogni centesimo di sovrimposta da applicarsi all'imposta erariale sui fabbricati debbono corrispondere, tolto: per i comuni, quattro centesimi, e, per le provincie, due aggiunto: sia per i Comuni che per le Provincie, quattro centesimi di sovrimposta all'imposta erariale terreni. Le ulteriori eccedenze, autorizzate a norma tolto: dell'articolo precedente aggiunto: del precedente art. 256, debbono essere ripartite in guisa che ad ogni centesimo di sovrimposta da applicarsi all'imposta erariale sui fabbricati corrispondano tolto: quattro centesimi di sovrimposta all'imposta erariale terreniaggiunto: , per i Comuni, quattro centesimi e, per le Provincie, due centesimi di sovrimposta alla imposta erariale terreni. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per l'interno, puo', in base a motivata deliberazione dell'Amministrazione provinciale interessata ed a parere favorevole della Giunta amministrativa, consentire che il riparto delle eccedenze di cui ai comma precedenti sia fatto con diverso rapporto proporzionale tra l'imposta sui terreni e quelli sui fabbricati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 18 dicembre 1933, n. 1737, convertito con modificazioni dalla L. 5 febbraio 1934, n. 178, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica avra' esecuzione a decorrere dal 1° gennaio 1934.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art257 · fonte del testo

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