Art. 227 — Esenzioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 16 luglio 1933. Leggi il testo vigente →

Sono esenti dal contributo le amministrazioni dello Stato e gli esercenti di servizi pubblici concessi od autorizzati. Gli stabilimenti di nuovo impianto sono esenti dal contributo durante il primo anno di esercizio; tale esenzione si estende ad un triennio per gli stabilimenti che vengano aperti nelle provincie meridionali e nelle isole.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 16 luglio 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art227 · fonte del testo

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