Art. 225 — Obbligatorietà; soggetto ed oggetto del contributo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 16 agosto 1938. Leggi il testo vigente →

Il contributo integrativo di utenza stradale, che sostituisce quello previsto dal R. decreto 30 maggio 1929, n, 997, e' obbligatorio ed e' dovuto dagli enti e societa', comunque costituiti e dalle persone che, in dipendenza dell'esercizio di un'industria o di un commercio, cagionano, col transito dei veicoli a trazione meccanica o animale, propri o di terzi, un eccezionale logorio delle strade statali, provinciali, comunali e consorziali soggette a pubblico transito. Qualora gli enti, le societa' e le persone sopra indicate abbiano piu' stabilimenti o esercizi, l'applicazione del contributo e' fatta separatamente per ciascuno di essi.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 16 agosto 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art225 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari