Art. 198 — Tariffa della tassa di occupazione del sottosuolo e contributi

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La tassa di occupazione del sottosuolo stradale e' annua ed e' applicata in base alla seguente tariffa massima a metro lineare:

  • a)condutture, cavi ed impianti in genere: di diametro inferiore a centimetri 20 lire 0,50; di diametro di centimetri 20 e oltre lire 1;
  • b)condutture di acqua potabile: di diametro inferiore a centimetri 20 lire 0,25; di diametro di centimetri 20 e oltre lire 0,50. Qualora il comune o la provincia provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie ed un contributo annuo, in sostituzione della tassa di cui al 1° comma, per la relativa occupazione. Le tariffe dei due contributi sono approvate dal ministro delle Finanze, uditi la Giunta provinciale amministrativa e il consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 6 aprile 1945

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art198 · fonte del testo

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