Art. 197 — Occupazione del sottosuolo stradale
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1993 al 22 dicembre 2008. 158 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: Le occupazioni del sottosuolo stradale con condutture, cavi ed impianti per trasporto di acqua ed altri liquidi, gas, energia e simili, per qualsiasi altro scopo o servizio, sono tassate in ragione dello sviluppo a metro lineare delle occupazioni stesse. L'applicazione della tassa non esonera dall'obbligo di rimborsare al comune o alla provincia le spese sostenute per rimettere in pristino la strada. Quando gli utenti eseguano lavori per riparazioni, derivazioni od altro, cagionando danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere stesse a loro carico, o a rimborsarne il comune o la provincia. Il comune o la provincia ha sempre facolta' di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando pero' il trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa e' a carico degli utenti.aggiunto: Testo-art. 197 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art197 · fonte del testo
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