Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 febbraio 1962 al 24 maggio 1962. Leggi il testo vigente →

Le occupazioni sono permanenti o temporanee. Le rispettive tariffe sono deliberate dal podesta' o dal rettorato e sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del genio civile e del consiglio provinciale dell'economia corporativa. Nelle tariffe puo' essere stabilita una percentuale di aumento della tassa per le occupazioni temporanee in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati. Per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, e' data facolta' al contribuente di liberarsi, in qualsiasi tempo, dell'onere della tassa mediante il versamento di una somma eguale a venti annualita' di essa. Nelle tariffe puo' essere inoltre preveduta una speciale tassa, in misura inferiore a quella relativa alle occupazioni permanenti, per i passi carrabili costruiti attraverso i marciapiedi o le strade, allo scopo di accedere con veicoli agli edifici od ai fondi. 66

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

66

La Corte Costituzionale con sentenza 23-30 gennaio 1962, n. 2 (in G.U. 1ª s.s. 3/02/1962, n. 31) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale delle norme contenute nell'art. 195 del T.U. della finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e nell'art. 332, comma quinto, del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e modificato dagli art. 9 della legge 2 luglio 1952, n. 703, art. 5 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, e art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 23 della Costituzione".

Testo in vigore dal 4 febbraio 1962 al 24 maggio 1962

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 2/1962

    Ha colpito questo articolo
    30 gennaio 1962

    Gli articoli 195 del T.U. finanza locale e 332, quinto comma, del T.U. legge com. e prov., nonostante che nella loro formulazione si usi, rispettivamente, il termine di "tassa" per l'occupazione del suolo pubblico e quello di "aumenti di imposte, tasse e contributi", appaiono sicuramente compresi nell'ambito di applicazione dell'art. 23 della Costituzione, perché da molteplici elementi risulta che si tratta di prestazioni imposte, rispetto alle quali è spesso del tutto irrilevante ogni manifestazione di volontà del contribuente. Ne' sempre si può ravvisare nelle norme contenute negli articoli suddetti la prestazione di un'utilità da parte dell'ente impositore, e tanto meno la sussistenza di un rapporto di equivalenza economica fra l'eventuale servizio o bene prestato al privato e la prestazione richiesta a questi, e ciò è ancora più evidente quando intervengano successive sopraimposizioni, destinate in ogni caso ad alterare tale rapporto.

    Art. 23 cost. · Art. 195 Testo unico la finanza locale · Art. 332 Testo unico la finanza locale · Art. 9 Disposizioni in materia di finanza locale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 febbraio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1931 al 4 febbraio 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 23-30 gennaio 1962, n. 2 (in G.U. 1ª s.s. 3/02/1962, n. 31) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale delle norme contenute nell'art. 195 del T.U. della finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e nell'art. 332, comma quinto, del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e modificato dagli art. 9 della legge 2 luglio 1952, n. 703, art. 5 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, e art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 23 della Costituzione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art195 · fonte del testo

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