Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1962

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/01/1962 · relatore Nicola Jaeger

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 195

del T.U. della finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931,

n. 1175, e dell'art. 332, quinto comma, del T.U. della legge comunale e

provinciale 3 marzo 1934, n. 383, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 dicembre 1960 dal Tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra Arneri Enrico e la S. p. a. "Esso

Standard Italiana", iscritta al n. 20 del Registro ordinanze 1961 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 18 marzo

1961;

2) ordinanza emessa il 23 dicembre 1960 dal Tribunale di Livorno

nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. "Purfina Italiana" e il

Comune di Livorno, iscritta al n. 23 del Registro ordinanze 1961 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 18 marzo

1961;

3) ordinanza emessa il 14 febbraio 1961 dal Tribunale di Venezia

nel procedimento civile vertente tra la Società "Albergo Germania e

Stazione" e il Comune di Venezia, iscritta al n. 35 del Registro

ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 83 del 1 aprile 1961.

Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 20 dicembre 1961 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

uditi l'avv. Victor Uckmar, per la S.p.a. "Esso Standard Italiana"

e per il Comune di Venezia, gli avvocati Augusto Zamboni e Aldo Dedin,

per la S.p.a. "Purfina Italiana", l'avv. Enrico Guicciardi, per la

Società "Albergo Germania e Stazione", e il sostituto avvocato

generale dello Stato Stefano Varvesi, per il Presidente del Consiglio

dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento civile promosso davanti al Tribunale di

Milano dal cav. Enrico Arneri, appaltatore della tassa per la

occupazione del suolo pubblico del Comune di Rosate, contro la, S.p.a.

"Esso Standard Italiana", per far dichiarare nulla una decisione della

Commissione comunale di Rosate, che aveva ritenuto illegittima una

tassazione nei confronti della "Esso Standard" e ordinato il rimborso

della somma da questa pagata all'attore, il Tribunale, accogliendo una

eccezione della convenuta, ha proposto la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 195 del T.U. della finanza locale, approvato

con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, per contrasto con l'art. 23

della Costituzione.

Nella sua ordinanza, emessa il 2 dicembre 1960, il Tribunale di

Milano osserva che la controversia dedotta in giudizio non può essere

decisa nel merito indipendentemente dalla norma contenuta nell'articolo

di legge citato, e che, alla stregua della giurisprudenza della Corte

costituzionale rispetto a casi analoghi, la questione non appare

manifestamente infondata.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata al Presidente del

Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del

Parlamento, nonché pubblicata, per disposizione del Presidente della

Corte costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 18

marzo 1961, n. 70.

Nel giudizio si è costituita la Società "Esso Standard Italiana"

ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso, come per legge, dalla Avvocatura generale dello

Stato.

La difesa della Società ha insistito nella tesi della

illegittimità costituzionale della norma denunciata, sostenendo che

la prestazione imposta ha carattere tributario e che la legge non pone

alcun limite massimo al potere di imposizione conferito al Comune,

posto che non si potrebbe ravvisare un limite nella previsione della

approvazione della deliberazione comunale da parte della Giunta

provinciale amministrativa.

L'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto, invece, che la

questione sia dichiarata inammissibile o, subordinatamente, non

fondata, osservando anzitutto che la denominazione della prestazione,

la sua qualificazione e la natura giuridica non sono rilevanti ai fini

del precetto contenuto nell'art. 23 della Costituzione, ed è, invece,

necessario accertare di volta in volta se si tratti di una prestazione

imposta con atto di autorità e senza il concorso della volontà

dell'obbligato, ovvero del corrispettivo di un servizio reso dall'ente.

Nella specie, si tratterebbe di un rapporto commutativo, nel quale il

Comune presta un servizio, analogo a quello delle pubbliche affissioni

non effettuate con mezzi propri dal privato, e pertanto, anche se le

tariffe sono predisposte dall'Amministrazione, l'imposizione non

avviene per mero atto di autorità, ma perché il privato richiede tale

servizio.

D'altra parte, sempre secondo l'Avvocatura generale, vi sono pure

limiti e controlli idonei a contenere il potere discrezionale degli

enti, essendo previste nell'art. 194 del T.U. una graduazione secondo

l'importanza della località e una certa proporzione con la misura

della superficie concessa, nonché una serie di controlli, dati dai

pareri del Genio civile e della Camera di commercio e poi

dall'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

In successive memorie le parti hanno insistito nelle precedenti

conclusioni, ribadendo le argomentazioni già esposte e aggiungendone

altre. La Società "Esso Standard" contesta che nel caso della tassa

di plateatico intercorra sempre un rapporto sinallagmatico fra l'ente e

il privato, osservando che nella specie il Comune pretese il tributo

per l'occupazione di suolo pubblico non perché l'occupazione avvenisse

da parte di essa Società, ma da parte degli automezzi sostanti per il

prelievo del carburante. Quindi, il tributo viene percepito anche

quando non vi è concessione di parti del terreno demaniale, né

concorso della volontà del soggetto obbligato; ed ha carattere di vera

e propria imposta, come hanno ritenuto le Sezioni unite della Corte di

cassazione. D'altra parte, per tutti i tributi si potrebbe parlare di

un concorso della volontà dell'obbligato, quanto meno nella posizione

dei relativi presupposti, ed escluderli così dall'ambito dell'art. 23

della Costituzione.

L'Avvocatura generale dello Stato insiste, invece, sul carattere

sinallagmatico del rapporto in questione, richiamando anche le

disposizioni di altri articoli (193, 194) del T.U., le quali prevedono

la classificazione delle strade in varie categorie, mediante atti

amministrativi di accertamento, e pertanto non discrezionali, ma tenuti

all'osservanza di criteri tecnici e soggetti a controlli adeguati, al

pari della conseguente determinazione della tariffa, che trova -

oltretutto - un ulteriore limite economico nella necessità del suo

adeguamento ai prezzi di mercato.

2. - Nel procedimento civile promosso davanti al Tribunale di

Livorno dalla S.p.a. "Purfina Italiana" contro il Comune di Livorno,

per far dichiarare la illegittimità e la invalidità della iscrizione

a ruolo di una supercontribuzione del duecento per cento sulla tassa di

occupazione di suolo pubblico per l'anno 1959, e della imposizione

della supercontribuzione medesima, il Tribunale, accogliendo la istanza

pregiudiziale della attrice, ha proposto la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 332, comma quinto, del T. U. della legge

comunale e provinciale e, per ragioni di opportunità pratica, anche

quella concernente l'art. 195 del T.U. della finanza locale.

Nell'ordinanza, emessa il 23 dicembre 1960, il Tribunale, posta in

rilievo la rilevanza di tali questioni rispetto al giudizio principale,

ha osservato che la norma contenuta nell'art. 332, quinto comma, non

detta criteri o limiti per la determinazione delle prestazioni in

discussione, salvo richiamare la "eccezionalità dei casi" e la "misura

strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio",

cosicché non potrebbe escludersi l'ipotesi che la Commissione centrale

per la finanza locale disponga del suo ampio potere per autorizzare

aumenti tariffari troppo gravosi e non equamente proporzionati tra

loro.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata al Presidente del

Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del

Parlamento, nonché pubblicata, per disposizione del Presidente, della

Corte costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 18

marzo 1961, n. 70.

Nel giudizio si è costituita la Società "Purfina" ed è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato.

La difesa della Società, richiamate le considerazioni esposte

nell'ordinanza del Tribunale, aggiunge che il quinto comma del

denunciato art. 332 del T.U. della legge comunale e provinciale non

contiene alcun elemento che possa servire da limite della

supercontribuzione, perché il pareggio del bilancio ne indica non già

il limite, ma lo scopo, ed è soggetto a ricorrente variabilità, non

essendo previsti limiti alle spese e, quindi, allo sbilancio dei

Comuni. Osserva poi che, seppure il disavanzo potesse costituire un

limite, non si tratterebbe di un limite uniforme per le varie imposte,

tasse e contributi, ma di un limite massimo, con potere discrezionale

dell'ente di applicare la supercontribuzione all'uno o all'altro tipo

di imposizione, tanto che - si afferma - la deliberazione del Comune di

Livorno istituì la supercontribuzione alla tassa di occupazione del

suolo pubblico non per tutte le occupazioni, ma solo per quelle

destinate ai distributori di carburante.

Per quanto concerne l'art. 195 del T.U. della finanza locale, la

difesa della Società "Purfina" ripete che non vi si ritrova alcun

limite che determini la misura della imposizione, neppure facendo

ricorso all'art. 194, il quale tende solo alla perequazione del

tributo, senza peraltro contenerne la misura. Rispetto poi alla

disposizione del quinto comma dell'art. 332 più volte citato, essa

osserva che la modificazione apportata a tale disposizione con la legge

16 settembre 1960, n. 1014, conferma la censura di incostituzionalità

mossa alla norma modificata; ma non toglie rilevanza alla questione di

legittimità costituzionale proposta, sia perché la disposizione che

ne forma oggetto è tuttora applicabile nella specie, sia perché una

norma transitoria (art. 27) della legge del 1960 consente

l'applicazione attenuata della prima per la durata di un decennio,

talché non può parlarsi di piena e immediata abrogazione di essa.

L'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che la questione

proposta sia dichiarata inammissibile e subordinatamente infondata,

richiamando, per quanto concerne l'art. 195 del T. U. della finanza

locale, le argomentazioni esposte nel giudizio promosso con l'ordinanza

n. 20 del 1961 del Tribunale di Milano. Nei riguardi della disposizione

del quinto comma dell'art.332 del T. U. della legge comunale e

provinciale l'Avvocatura generale sostiene che la supercontribuzione ha

la stessa natura del canone stabilito dall'art. 195 dell'altro Testo

unico, aggiungendo che per quanto concerne l'indicazione dello scopo

della imposizione, i soggetti del rapporto, la misura della prestazione

e i controlli previsti, vi sono analogie sufficienti con i requisiti

considerati conformi alla norma dell'art. 23 della Costituzione dalla

giurisprudenza della Corte.

La Società "Purfina Italiana" ha depositato una memoria, nella

quale si osserva che la natura di tributo della tassa per l'occupazione

di suolo pubblico non risulta solo dal termine usato dalla legge, ma

anche dalla concreta disciplina dettata da questa, come è stato

riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza più autorevoli.

Dopo un esame analitico delle sentenze della Corte costituzionale,

così di quelle che hanno dichiarato illegittime le norme denunciate

come di quelle che hanno, invece, dichiarato non fondate le questioni

proposte, conclude che nella specie si presenta un caso analogo a

quelli decisi dalle prime. Ribadisce, poi, le osservazioni già

esposte riguardo all'art. 195 del T.U. per la finanza locale,

ravvisandovi un solo limite effettivo, rivolto però solamente a

garantire la parità di trattamento tra i soggetti ammessi

all'occupazione, senza che ciò implichi, peraltro, alcun criterio di

quantificazione; d'altro canto, la natura di enti generali, propria

delle Amministrazioni locali, impedisce che possa istituirsi un

rapporto tra il fabbisogno finanziario del Comune e il provento della

tassa, come è dato fare per gli enti pubblici istituzionali. Nei

confronti dell'art. 332, comma quinto, del T.U. della legge comunale e

provinciale la "Purfina" osserva che gli argomenti dell'Avvocatura

generale dello Stato riguardano i presupposti della supercontribuzione,

ma non delimitano la discrezionalità dell'esercizio del potere

impositivo, esplicabile in misura illimitata, anche perché la

supercontribuzione può cadere su un tributo e non su un altro, secondo

la libera scelta del Comune.

A sostegno della tesi della illegittimità della norma denunciata

la Società fa richiamo anche alla relazione ministeriale al disegno di

legge 1 ottobre 1958 (ora, legge 16 settembre 1960, n. 1014), nella

quale si riconosceva la incostituzionalità della norma suddetta; ma

insiste nella tesi che anche la nuova disposizione sarebbe illegittima

e aggiunge che essa Società avrebbe interesse alla dichiarazione della

sua illegittimità costituzionale.

Nella memoria depositata dall'Avvocatura generale dello Stato

(unica per i tre giudizi discussi all'udienza del 20 dicembre 1961),

oltre alle osservazioni già riferite nei confronti dell'art. 195 del

T.U. per la finanza locale, si espongono argomenti nuovi in tema di

interpretazione della norma contenuta nell'art. 332, quinto comma, del

T.U. della legge comunale e provinciale, desunti dalla storia

dell'istituto, attraverso le numerose successive redazioni legislative

di quella disposizione fino all'ultima, ora vigente, contenuta nella

legge 16 settembre 1960, n. 1014. Questa storia, e il coordinamento

logico della norma con le altre del sistema, valgono a dimostrare,

secondo l'Avvocatura generale dello Stato, la tendenza del legislatore

ad aumentare e perfezionare i limiti e i controlli concernenti la

imposizione della contribuzione, garantendone sempre meglio la

conformità al precetto costituzionale. Perciò le questioni di

legittimità devono essere dichiarate infondate.

3. - Nel procedimento civile promosso davanti al Tribunale di

Venezia dalla Società di fatto "Albergo Germania e Stazione" contro il

Comune di Venezia, per far dichiarare nulli gli atti con i quali il

Comune aveva preteso e riscosso, per gli esercizi 1958 e 1959, le

supercontribuzioni del cento per cento sulla imposta di licenza, con

ogni pronuncia conseguenziale, il Tribunale, accogliendo la istanza

pregiudiziale dell'attrice, ha proposto la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 332, quinto comma, del T. U. della legge

comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 (con tutte le modificazioni

- precisa l'ordinanza - antecedenti a quella apportata dalla legge 16

settembre 1960, n. 1014), in relazione all'art. 23 della Costituzione.

Nell'ordinanza, emessa il 14 febbraio 1961, il Tribunale osserva

che la questione sollevata dall'attrice ha decisiva rilevanza

sull'esito della lite e non appare manifestamente infondata, essendo

dubbio che il conseguimento del pareggio del bilancio possa

considerarsi un limite sufficiente ad escludere che la facoltà di

sovraimposizione del Comune trasmodi in arbitrio, con evidente

violazione dell'art. 23 della Costituzione. Vi si riferiscono poi, come

degni di considerazione, i rilievi della parte attrice sulla

variabilità dell'ammontare delle spese pubbliche, che potrebbe anche

assorbire completamente il reddito o il valore su cui incidono le

imposizioni, e sul difetto anche di quella corrispondenza tra singolo

tributo e spesa, che, in difetto di altri criteri di determinazione,

potrebbe essere assunto quale condizione di legittimità dell'imposta.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata al Presidente del

Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del

Parlamento, nonché pubblicata, per disposizione del Presidente della

Corte costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 1

aprile 1961, n. 83.

Si sono costituiti nel giudizio la Società di fatto "Albergo

Germania e Stazione" ed il Comune di Venezia, ed è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso, come per

legge, dall'Avvocatura generale dello Stato.

La difesa della Società contesta anzitutto che nella locuzione

"nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del

bilancio", contenuta nell'art. 332, possa riconoscersi la

determinazione di un limite massimo al potere di imposizione,

necessario a norma dell'art. 23 della Costituzione secondo la

giurisprudenza della Corte costituzionale. Una determinazione si

avrebbe soltanto se esistesse un limite anche allo sbilancio fra

entrate e spese comunali. Osserva poi che il limite, seppure esistesse,

dovrebbe riguardare ciascun tipo di sovraimposizione e non il complesso

di tutto, perché questo renderebbe possibili tali sperequazioni, da

violare anche il principio della correlazione dell'imposizione alla

capacità contributiva dei cittadini.

La difesa del Comune di Venezia sostiene, invece, che la questione

di legittimità costituzionale deve essere dichiarata non fondata,

ravvisando nella norma la previsione di un parametro "spesa"

sufficiente, unitamente all'intervento degli organi deputati alla

vigilanza, a limitare eccessi nell'esercizio del potere discrezionale

dell'ente impositore. Essa prospetta, d'altra parte, una

interpretazione della norma denunciata, secondo la quale il limite

massimo del cinquanta per cento dovrebbe essere riferito non solo alle

imposte di consumo, ma anche a tutte le tasse e imposte e contributi,

mentre soltanto le ulteriori eccedenze delle sovraimposte fondiarie

avrebbero a limite lo "strettamente indispensabile a conseguire il

pareggio del bilancio". Di conseguenza, il legislatore avrebbe posto

due limiti per le supercontribuzioni, perché il cinquanta per cento

della aliquota base deve essere autorizzato dalla Giunta provinciale

amministrativa, e l'ulteriore maggiorazione fino al cinquanta per

cento deve essere autorizzata dalla Commissione centrale,

raggiungendosi così in totale il cento per cento. Secondo la difesa

del Comune, quindi, l'art. 23 della legge 16 settembre 1960, n. 1014,

non avrebbe apportato alcuna modificazione su questo punto, confermando

semplicemente la interpretazione più esatta, mentre avrebbe innovato

riguardo al limite delle sovraimposizioni fondiarie ed alla esclusione

di maggiorazioni per le imposte di famiglia, industrie, commerci, arti

e professioni, bestiame e consumo del vino.

L'Avvocatura generale dello Stato conclude, nel suo atto di

intervento, che riproduce sostanzialmente gli argomenti esposti, nei

giudizi di legittimità costituzionale promossi con le ordinanze. 20

del 1961 del Tribunale di Milano e 23 del 1961 del Tribunale di

Livorno, perché le questioni siano dichiarate inammissibili e,

subordinatamente, non fondate. Tali argomenti sono stati poi ripresi e

svolti più ampiamente nella memoria illustrativa della Avvocatura

generale depositata ai fini di tutti e tre i giudizi.

La difesa della Società "Albergo Germania e Stazione" ha

presentato una memoria, nella quale riafferma che l'art. 332, quinto

comma, del T.U. della legge comunale e provinciale, né considerato di

per sé, né messo in relazione con gli artt. 182 e seguenti del T.U.

per la finanza locale, indica alcun criterio o condizione, da cui il

contribuente sia garantito. In quanto al limite, espresso, con la

formula "nella misura strettamente indispensabile a conseguire il

pareggio del bilancio", esso potrebbe funzionare come tale nei riguardi

della imposizione di un ente, i cui compiti istituzionali fossero

limitati e specifici, o anche dell'imposizione di unente che, pur

avendo fini ampi e generali, la istituisse a titolo di corrispettivo

per un servizio determinato; ma perde ogni valore nel caso di

un'imposta, il cui gettito è destinato, unitamente a quello di altri

tributi, all'assolvimento dei fini generali e allo svolgimento di

servizi indivisibili. La difesa della Società contesta poi che

costituisca garanzia per i singoli il rapporto "gettito tributario -

fabbisogno finanziario" quando l'imposizione colpisca una intera

categoria di contribuenti; meno ancora quando tale rapporto venga

stabilito avendo riguardo non al gettito di un singolo tributo, ma

cumulativamente a quelli di una pluralità di tributi, fra i quali

l'ente potrebbe scegliere arbitrariamente l'uno o l'altro. Contesta,

infine, che si possa ravvisare una garanzia sufficiente nel sistema dei

controlli sull'attività di imposizione dei Comuni, tanto se essi siano

inquadrati nella figura del controllo di legittimità, quanto se in

quella del controllo di merito.

4. - Alla pubblica udienza del 20 dicembre 1961 le tre cause sono

state congiuntamente discusse dai difensori delle parti, i quali hanno

ribadito le argomentazioni già esposte nelle memorie, mentre la Corte

si è riservata di provvedere sulla eventuale riunione delle cause

stesse. Considerato in diritto :

1. - La Corte ha ravvisato l'opportunità della riunione delle tre

cause ai fini della loro decisione con unica sentenza, data la evidente

connessione delle questioni di legittimità costituzionale proposte,

concernenti l'una o l'altra o entrambe le norme contenute nei Testi

unici della legge comunale e provinciale e della finanza locale, contro

le quali sono state fatte valere le stesse censure.

2. - L'oggetto del giudizio della Corte, per quanto concerne la

norma contenuta nell'art. 332, quinto comma, del T.U. della legge

comunale e provinciale 3 marzo 1934; è stato precisato con particolare

diligenza nell'ordinanza del Tribunale di Venezia, che ha avuto cura di

riferirsi espressamente a detto comma "con tutte le modificazioni

antecedenti a quella apportata dalla legge 16 settembre 1960, n. 1014".

La precisazione è da ritenere valida anche rispetto al giudizio

proposto con l'ordinanza del Tribunale di Livorno, in quanto nella

controversia principale pendente davanti a questo Tribunale si discute

proprio dell'applicabilità della stessa norma.

D'altra parte, la Corte costituzionale ha già avuto occasione di

dichiarare la propria competenza anche rispetto a questioni di

legittimità costituzionale concernenti norme abrogate, sempre che la

definizione di tali questioni risulti tuttora rilevante ai fini della

decisione di controversie proposte davanti all'organo giurisdizionale

che ha rimesso le questioni stesse alla Corte (sentenza n. 4 del 16

gennaio 1959). Le eccezioni di inammissibilità non meritano, quindi,

accoglimento.

3. - La norma costituzionale alla quale fanno riferimento tutte le

tre ordinanze è quella contenuta nell'art. 23 della Costituzione, che

ha formato ripetutamente oggetto di applicazione in giudizi davanti

alla Corte.

Nella disposizione di tale articolo, a norma della quale nessuna

prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base

alla legge, la Corte ha costantemente ravvisato l'affermazione di un

principio, secondo il quale la legge non può lasciare all'arbitrio

dell'ente impositore la determinazione della prestazione, ma deve

indicare i criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente

nell'esercizio del potere impositore attribuitogli (sentenze n. 4 del

16 gennaio 1957 e n. 48 del 4 luglio 1961). La soluzione da essa

accolta nei riguardi di varie questioni di legittimità costituzionale

concernenti imposizione di prestazioni obbligatorie è stata

conseguentemente fondata su un esame diretto ad accertare se la legge,

in base alla quale la prestazione era imposta, contenesse o no la

determinazione di presupposti, di garanzie e di limiti sufficienti a

circoscrivere la potestà dell'ente impositore. Ed è precisamente un

esame con questo oggetto che deve essere compiuto anche nel presente

giudizio, dopo che si sia riconosciuto che le norme, la cui

legittimità costituzionale è contestata, prevedono la imposizione di

una prestazione obbligatoria.

4. - Nella prima sentenza pronunciata in materia (n. 4 del 1957) la

Corte aveva anche fissato il principio, che il criterio per ritenere

applicabile la norma dell'art. 23 della Costituzione è che si tratti

di prestazione obbligatoria in quanto istituita da un atto di

autorità, indipendentemente dalla denominazione della prestazione

stessa. In quella occasione la prestazione in contestazione era il

cosiddetto "diritto di contratto" previsto dal D.L. 11 agosto 1933, n.

1183, a favore dell'Ente nazionale risi, cui era contestata dalla

difesa dell'Ente e dall'Avvocatura dello Stato la natura di prestazione

tributaria. Nel presente giudizio la natura tributaria della

prestazione viene contestata in base al rilievo, che essa presuppone il

concorso della volontà dell'obbligato, il quale potrebbe evitarla, non

richiedendo il bene o il servizio, in cui si ravvisa la

controprestazione dell'asserito rapporto sinallagmatico: di

conseguenza, il fatto che l'art. 195 del T.U. della finanza locale

parli ripetutamente di "tassa" per l'occupazione del suolo pubblico, e

che l'art. 332, quinto comma, del T.U. della legge comunale e

provinciale si riferisca agli "aumenti di imposte, tasse e contributi"

non potrebbe avere alcun peso ai fini della soluzione della questione

sul carattere tributario delle prestazioni richieste.

La Corte non ritiene di dover assegnare un valore decisivo agli

argomenti letterali desumibili dalla formulazione delle disposizioni

citate, né intende prescindere dal principio già definito in tema di

applicazione della norma contenuta nell'art. 23 della Costituzione. I

casi sottoposti al suo esame nel presente giudizio appaiono sicuramente

compresi nell'ambito di applicazione di quella norma, perché da

molteplici elementi risulta che si tratta di prestazioni imposte,

rispetto alle quali è spesso del tutto irrilevante ogni manifestazione

di volontà del contribuente. Né sempre vi si può ravvisare la

prestazione di una utilità da parte dell'ente impositore, e tanto meno

la sussistenza di un rapporto di equivalenza economica fra l'eventuale

servizio o bene prestato al privato e la prestazione richiesta a

questi, il che diventa ancor più evidente quando intervengano

successive sovraimposizioni, destinate in ogni caso ad alterare il

supposto rapporto.

Per quanto concerne anche e soprattutto la tassa per l'occupazione

del suolo pubblico sono poi da considerare altri numerosi argomenti a

favore della tesi della sua natura tributaria: così il fatto che la

percezione di essa non è stata assoggettata all'I. G. E. da parte del

Ministero delle finanze; il procedimento previsto per la riscossione,

che è quello stabilito per le imposte di consumo; la considerazione

che l'istituzione di essa è condizione per applicare le sovrimposte

fondiarie (art. 255 del T.U. per la finanza locale), elementi tutti che

prevalgono indubbiamente su quelli addotti per sostenere la tesi

contraria.

5. - Il compito della Corte è, pertanto, quello di accertare se

nelle norme legislative, delle quali è controversa la legittimità

costituzionale, si ravvisi la predisposizione di tali limiti al potere

dell'ente impositore da far riconoscere che la prestazione sia imposta

"in base alla legge", secondo la espressione contenuta nella norma

della Costituzione.

A sostegno della tesi affermativa si è sostenuto che la legge pone

limiti sufficienti a quel potere, in quanto ne subordina l'esercizio

alla sussistenza di uno stato di particolare e grave fabbisogno

finanziario dell'ente impositore, e in quanto non mancano controlli,

diretti sia ad accertare tale presupposto, sia a garantire una certa

proporzione fra le prestazioni imposte alle diverse categorie di

contribuenti. Si è anche posto in evidenza che dalla storia degli

istituti in discussione e in particolare dalla successione delle

numerose redazioni della disposizione dell'art. 332, quinto comma, del

T.U. della legge comunale e provinciale, risulta una costante tendenza

del legislatore ad aumentare e perfezionare i limiti e i controlli

concernenti la imposizione della contribuzione, garantendone sempre

meglio la conformità al precetto costituzionale.

A giudizio della Corte, i limiti ed i controlli che si affermano

previsti nell'art. 195 del T.U. per la finanza locale e nell'art. 332,

quinto comma, del T. U. della legge comunale e provinciale (quanto

meno nella redazione antecedente alla legge 16 settembre 1960, n. 1014,

posto che sulla legittimità costituzionale di questa ultima la Corte

non è stata chiamata a pronunciarsi, né compete ad essa accertare se

tale legge sia applicabile ai rapporti controversi), seppure si

potessero considerare veri e propri limiti e controlli, non sono da

ritenere conformi al precetto contenuto nell'art. 23 della

Costituzione.

Anche se il fabbisogno finanziario di un ente a fini molteplici,

quale il Comune, potesse essere considerato come un limite al potere di

imposizione di esso, si tratterebbe di un limite semplicemente globale

e, in quanto tale, insufficiente a garantire i singoli; né possono

attribuirsi carattere ed efficacia di vera garanzia a certi controlli,

che riguardano l'accertamento del presupposto di necessità sopra

ricordato ovvero costituiscono semplici pareri, che, seppure

obbligatori, non sono affatto vincolanti per gli organi

dell'amministrazione attiva.

Se poi è vero, come risulta dagli atti parlamentari relativi a

quella che è poi divenuta la legge 16 settembre 1960, n. 1014, che gli

organi legislativi hanno inteso e intendono adeguare sempre meglio le

leggi ordinarie in materia al precetto costituzionale, non sembra

consentito desumere da tale constatazione un argomento valido per

ammettere la legittimità costituzionale di disposizioni, che quegli

stessi organi hanno ritenuto di dover sostituire.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza sui tre procedimenti riuniti

indicati in epigrafe:

respinge le eccezioni preliminari proposte dall'Avvocatura generale

dello Stato;

dichiara la illegittimità costituzionale delle norme contenute

nell'art. 195 del T.U. della finanza locale, approvato con R.D. 14

settembre 1931, n. 1175, e nell'art. 332, comma quinto, del T.U. della

legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383,

e modificato dagli art. 9 della legge 2 luglio 1952, n. 703, art. 5

del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, e art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955,

n. 289, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 23 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO

PANTALEOGABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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