Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1993 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Per le occupazioni temporanee la tassa e' commisurata alla effettiva, superficie occupata e si applica a giorno in base alla seguente tariffa:

  • a)occupazioni del suolo di pertinenza dei Comuni:

[2]Tassa per metro Classi di Comuni quadrato in lire (art. 11) massima

[3]-------------------------------------- Classe A......... | " B......... > 35 " C......... | Classe D......... | " E......... > 25 " F......... | Classe G......... | " H......... > 15 " I......... |

  • b)occupazioni del suolo di pertinenza delle Province: la tassa non puo' superare le lire 15 a metro quadrato;
  • c)occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo: la tariffa di cui alle precedenti lettere puo' essere ridotta fino alla meta'. La tariffa puo' essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento, in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, possono essere ridotte fino al 50 per cento per le occupazioni di suolo pubblico effettuate da parte di venditori ambulanti, di produttori agricoli che vendano direttamente loro prodotti. Le tariffe di cui ai precedenti commi, per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di circhi equestri ed attivita' dello spettacolo viaggiante sono ridotte al 20 per cento con esclusione di qualsiasi aumento di tariffa in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati. Per occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente e' in facolta' dei Comuni e delle Province disporre la riscossione della tassa mediante convenzione a tariffa ridotta sino al massimo del 50 per cento. 98
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

98

con decorrenza dal 1 gennaio 1994

Il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che "Sono abrogati gli articoli da 192 a 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non compatibile con le norme di cui al presente capo." Ha inoltre disposto (con l'art. 81, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1994".

Testo in vigore dal 24 dicembre 1993 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 25 aprile 1968 al 24 dicembre 1993. .

… effettuate da parte di venditori ambulanti, di produttori agricoli che vendano direttamente loro prodottitolto: ,.... Le tariffe di cui ai precedenti commi, per le occupazioni di suolo pubblico …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che "Sono abrogati gli articoli da 192 a 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non compatibile con le norme di cui al presente capo." Ha inoltre disposto (con l'art. 81, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1994".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art195bis · fonte del testo

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