Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1967 al 22 dicembre 2008. 150 parole tolte, 24 parole aggiunte.

tolto: Decorso un semestre dalla data di pubblicazione dei ruoli principali dell'anno cui si riferisce il tributo, si applica, indipendentemente dalle sanzioni stabilite dai precedenti articoli 292 e 296, a carico dei contribuenti che abbiano omesso le denunce o che le abbiano presentate infedeli, una maggiorazione del 2,50 per cento sulle somme o sulle maggiori somme dovute, in base ad accertamento d'ufficio o rettifica, per ogni semestre intero successivo fino alla data di pubblicazione dei ruoli nei quali viene effettuata l'iscrizione di tali somme. La maggiorazione e' parimenti dovuta sulle somme iscritte a ruolo ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 286 per i semestri decorsi fino alla data di pubblicazione dei ruoli nei quali viene effettuata l'iscrizione ed il contribuente resta esonerato, per tali somme, dalle maggiorazioni relative ai semestri successivi. La maggiorazione e' iscritta con gli aggi di riscossione nello stesso ruolo del tributo cui si riferisce.aggiunto: Testo-art. 297 bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art297bis · fonte del testo

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