Art. 193 — Concessioni di occupazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 24 dicembre 1993. Leggi il testo vigente →

Le concessioni di occupazione di cui al precedente articolo sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Testo Unico e nei regolamenti di polizia locale e di edilizia, deliberati ed approvati a norma di legge. Esse sono sempre revocabili, salvo il caso previsto nel penultimo comma dell'art. 195. Le concessioni del sottosuolo non possono pero' essere revocate se non per necessita' dei pubblici servizi. La revoca da' diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipazione, esclusa qualsiasi altra indennita'.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 24 dicembre 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art193 · fonte del testo

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