Art. 151 — Misura massima dell'imposta

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 luglio 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]((La misura massima dell'imposta e' stabilita dalla seguente tabella:

  • a)per una domestica.................... L. 1.000 per una seconda domestica.................. L. 2.500 per ogni domestica in piu.................. L. 5.000

[2]L'imposta e' ridotta alla meta' quando l'unica domestica presta servizio soltanto per alcune ore della giornata.

  • b)per un domestico..................... L. 3.000 per un secondo domestico.................. L. 5.000 per ogni domestico in piu................. L. 10.000))
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il Regio D.L. 11 gennaio 1943, n. 65, convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1943.

D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62

42

con decorrenza dal 1 gennaio 1945

Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945".

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177

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Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, ha disposto (con l'art. 28, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1947.

Testo in vigore dal 20 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 luglio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 1947 al 20 luglio 1952. 8 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) per una domestica....................tolto: .................L. 500 aggiunto: L. 1.000 per una seconda domestica..................tolto: ........... L. 2.tolto: 000aggiunto: 500 per ogni domestica in piu..................tolto: ........... L. 5.000

L'imposta e' ridotta tolto: della aggiunto: alla meta' quando l'unica domestica presta servizio soltanto per alcune ore della giornatatolto: ;aggiunto: .

b) per un domestico.....................tolto: ................. L. 1 aggiunto: L. 3.000 per un secondo domestico..................tolto: ............ L. 4 aggiunto: L. 5.000 per ogni domestico in piu.................tolto: ........... L. 10.000tolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art151 · fonte del testo

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