Art. 161 — Soggetto ed oggetto dell'imposta; ripartizione del reddito
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1938 al 22 dicembre 2008. 197 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: L'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni colpisce chiunque eserciti, anche in modo non continuativo, un'industria, un commercio, un'arte o una professione da cui tragga un reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile. L'obbligo dell'imposta sorge col sorgere dell'industria, commercio, arte o professione. L'imposta grava sul reddito o sulla parte di reddito che si produce nel comune. La ripartizione del reddito che si produce in due o piu' comuni e' fatta dall'ufficio distrettuale delle imposte che ha eseguito l'accertamento, tenendo conto, in giusta misura, cosi' degli elementi tecnici, come di quelli direttivi ed amministrativi che concorrono alla formazione del reddito. La ripartizione e' notificata, tanto ai vari comuni interessati quanto al contribuente, a cura del comune nel quale il contribuente stesso figura iscritto agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile: e' notificata anche alle amministrazioni provinciali interessate quando riguarda comuni appartenenti a provincie diverse. Contro il provvedimento di riparto del reddito eseguito dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette a norma del precedente comma e' ammesso il ricorso gerarchico al Ministro per le finanze entro trenta giorni dalla notificazione del riparto. Il ricorso deve essere presentato all'Intendenza di finanza, che lo trasmettera' al Ministero con le sue osservazioni.aggiunto: Testo-art. 161 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art161 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.