Art. 151 — Misura massima dell'imposta

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 aprile 1947 al 20 luglio 1952. Leggi il testo vigente →

[1]((La misura massima dell'imposta e' stabilita dalla seguente tabella:

  • a)per una domestica.....................................L. 500 per una seconda domestica.............................L. 2.000 per ogni domestica in piu.............................L. 5.000

[2]L'imposta e' ridotta della meta' quando l'unica domestica presta servizio soltanto per alcune ore della giornata;

  • b)per un domestico......................................L. 1.000 per un secondo domestico..............................L. 4.000 per ogni domestico in piu............................L. 10.000)). 47
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il Regio D.L. 11 gennaio 1943, n. 65, convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1943.

D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62

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con decorrenza dal 1 gennaio 1945

Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945".

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177

47

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, nel modificare l'art. 25, comma 1 del D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha conseguentemente disposto (con l'art. 28, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1947.

Testo in vigore dal 24 aprile 1947 al 20 luglio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 aprile 1947

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1945 al 24 aprile 1947. 49 parole tolte, 28 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) per una domestica..................................tolto: L. 50aggiunto: ...L. 500 per una secondatolto: , domestica.........................tolto: » 300 per una terza domesticaaggiunto: ....L. 2.000 per ogni domestica in piu............................ tolto: » 500 per ogni domestica in piu' oltre la terza, l'imposta e' progressivamente maggiorata di altre lire duecento.aggiunto: .L. 5.000

L'imposta e' ridotta tolto: alla aggiunto: della meta' quando l'unica domestica presta servizio soltanto per alcune ore della giornata;

b) per un domestico...................................tolto: L. 300aggiunto: ...L. 1.000 per un secondo domestico.......................... tolto: » 500 per un terzo domesticoaggiunto: ....L. 4.000 per ogni domestico in piu............................ tolto: » 800 per ogni domestico in piu' oltre il terzo, l'imposta e' progressivamente maggiorata di altre lire duecentoaggiunto: L. 10.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177

    Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, nel modificare l'art. 25, comma 1 del D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha conseguentemente disposto (con l'art. 28, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1947.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art151 · fonte del testo

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