Art. 108 — Esenzioni

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Oltre le esenzioni previste da leggi speciali, ovvero da accordi o convenzioni internazionali, sono anche esenti dall'imposta: 1. i palazzi e le villeggiature facenti parte della dotazione della Corona e dell'appannaggio dei Principi della Famiglia Reale; 2. le abitazioni degli ambasciatori ed agenti diplomatici delle nazioni estere; 3. le abitazioni degli agenti consolari non regnicoli, ne' naturalizzati, purche' esista parita' di trattamento negli Stati dai quali dipendono e purche' non esercitino nel Regno un commercio, un'industria od una professione e non siano amministratori di aziende commerciali; 4. le case che non siano fornite di mobili in verun tempo dell'anno; 5. le costruzioni rurali destinate esclusivamente all'abitazione dei coltivatori e al ricovero del bestiame o alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari; 6. le abitazioni dei funzionari dello Stato i quali godano, per ragioni del loro ufficio, di alloggi a fitto ridotto o a titolo gratuito, limitatamente al numero dei vani destinati esclusivamente ad uso di rappresentanza.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 15 febbraio 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art108 · fonte del testo

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