Art. 106 — Limiti di esenzione; aliquote dell'imposta

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La Giunta provinciale amministrativa stabilisce, per ciascuna delle classi di comuni indicate nella tabella di cui all'art. 101, i limiti minimo e massimo di esenzione dal tributo. Il podesta', con deliberazione da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, determina le aliquote da applicarsi a seconda della classe cui il comune appartiene, entro quelle massime previste nella tabella, ferma restando la graduazione dei redditi e la progressivita' ivi stabilita. I comuni ai quali siano riconosciute le caratteristiche di stazioni di cura, soggiorno o turismo possono essere autorizzati ad applicare le aliquote spettanti alla categoria immediatamente superiore. L'autorizzazione e' data con decreto del ministro delle Finanze, di concerto col ministro dell'Interno, previo parere della Commissione centrale per la finanza locale. Con lo stesso decreto il maggior provento dovuto all'applicazione delle aliquote della categoria superiore puo' essere attribuito, in tutto o in parte, all'azienda autonoma della stazione.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 1 luglio 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art106 · fonte del testo

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