Art. 101 — soggetto e oggetto dell'imposta

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((L'imposta sul valore locativo, che e' applicabile nei soli confronti dei locali di abitazione e loro dipendenze, e' dovuta da chiunque, cittadino o straniero, tenga a propria disposizione nel territorio del Comune, una casa di abitazione fornita di mobili, siano questi suoi o altrui: Per dipendenze dell'abitazione si intendono i giardini, i parchi, i cortili, le aree comunque usate dal possessore dell'abitazione e tutti i locali e le costruzioni di qualsiasi specie che formino un annesso od un'appendice dell'abitazione stessa, quand'anche ne siano materialmente disgiunti. Sono accettabili, agli effetti dell'imposta, anche le camere e gli appartamenti abitati da proprietari, direttori, amministratori, insegnanti, sanitari e personale di servizio addetto agli alberghi, uffici, stabilimenti, istituti e Simili, nonche' le abitazioni comprese negli edifici destinati al culto, quand'anche non venga corrisposto per esse alcun canone di affitto)).

Testo in vigore dal 15 febbraio 1938 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 1938

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1931 al 15 febbraio 1938. 34 parole tolte, 125 parole aggiunte in 2 capoversi.

L'imposta sul valore locativo tolto: colpisce i locali adibiti ad usoaggiunto: , che e' applicabile nei soli confronti dei locali di abitazione e loro dipendenzetolto: . L'imposta e' applicata, al valore locativo dei locali, con aliquote progressive, dal cinque al nove per cento, in conformita' della seguente tabella:

tolto: Parte di provvedimento in formato graficoaggiunto: , e' dovuta da chiunque, cittadino o straniero, tenga a propria disposizione nel territorio del Comune, una casa di abitazione fornita di mobili, siano questi suoi o altrui: Per dipendenze dell'abitazione si intendono i giardini, i parchi, i cortili, le aree comunque usate dal possessore dell'abitazione e tutti i locali e le costruzioni di qualsiasi specie che formino un annesso od un'appendice dell'abitazione stessa, quand'anche ne siano materialmente disgiunti. Sono accettabili, agli effetti dell'imposta, anche le camere e gli appartamenti abitati da proprietari, direttori, amministratori, insegnanti, sanitari e personale di servizio addetto agli alberghi, uffici, stabilimenti, istituti e Simili, nonche' le abitazioni comprese negli edifici destinati al culto, quand'anche non venga corrisposto per esse alcun canone di affitto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art101 · fonte del testo

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