Art. 101 — soggetto e oggetto dell'imposta

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 15 febbraio 1938. Leggi il testo vigente →

[1]L'imposta sul valore locativo colpisce i locali adibiti ad uso di abitazione e loro dipendenze. L'imposta e' applicata, al valore locativo dei locali, con aliquote progressive, dal cinque al nove per cento, in conformita' della seguente tabella:

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 15 febbraio 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art101 · fonte del testo

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