Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1956 al 27 giugno 1956. Leggi il testo vigente →

I partiti o i gruppi politici organizzati possono depositare presso il Ministero dell'interno, non oltre il sessantaduesimo giorno anteriore a quello della votazione, il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le loro liste di candidati sia nei collegi circoscrizionali, sia nel collegio unico nazionale. Tale deposito dev'essere fatto da persona munita di mandato da parte di uno o piu' dirigenti centrali del partito o del gruppo. Il contrassegno dev'essere depositato in triplice esemplare. Il Ministero dell'interno, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione dell'avvenuto deposito e della sua regolarita'. Qualora il contrassegno risulti identico o facilmente confondibile con altri, il Ministero invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.

Testo in vigore dal 27 giugno 1956 al 27 giugno 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 giugno 1956

Confronto con la versione in vigore dal 28 settembre 1954 al 28 settembre 1954.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art16 · fonte del testo

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