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I partiti o i gruppi politici organizzati possono depositare presso il Ministero dell'interno, non oltre il sessantaduesimo giorno anteriore a quello della votazione, il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le loro liste di candidati sia nei collegi circoscrizionali, sia nel collegio unico nazionale. Tale deposito dev'essere fatto da persona munita di mandato da parte di uno o piu' dirigenti centrali del partito o del gruppo. Il contrassegno dev'essere depositato in triplice esemplare. Il Ministero dell'interno, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione dell'avvenuto deposito e della sua regolarita'. Qualora il contrassegno risulti identico o facilmente confondibile con altri, il Ministero invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.

Testo in vigore dal 28 settembre 1954 al 28 settembre 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 settembre 1954

Confronto con la versione in vigore dal 28 agosto 1954 al 28 settembre 1954. 190 parole tolte, 124 parole aggiunte.

I partititolto: , gruppi e movimenti politici concorrenti alle elezioni possono effettuare il collegamento delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche. Il collegamento e' ammesso unicamente tra partiti, gruppi e movimenti politici che abbiano presentato liste con eguale contrassegno in almeno cinque circoscrizioni. Le liste della circoscrizione di Trento-Bolzano e le candidature della Valle d'Aosta sono ammesse al collegamento anche se non siano state presentate in altre circoscrizioni. La dichiarazione di collegamento deve essere effettuata, con atto autenticato da notaio, dal presidente o dal segretario ovvero dalla Direzione del partito, del gruppo o del movimento politico e depositata, entro le ore 16 del trentesimo giorno precedente quello della votazione, presso l'Ufficio centrale nazionale, costituito a termini dell'art. 15. Le dichiarazioni di collegamento fatte dai dirigenti centrali hanno effetto per tutte le liste e le candidature aventi lo stesso contrassegno. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con aggiunto: o i gruppi politici organizzati possono depositare presso il Ministero dell'interno, non oltre il sessantaduesimo giorno anteriore a quello della votazione, il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le loro liste di candidati sia nei collegi circoscrizionali, sia nel collegio unico nazionale. Tale deposito dev'essere fatto da persona munita di mandato da parte di uno o piu' dirigenti centrali del partito o del gruppo. Il contrassegno dev'essere depositato in triplice esemplare. Il Ministero dell'interno, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del tolto: relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale. Quest'ultimo, accertata la regolarita' delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi aggiunto: contrassegno al depositante, con l'attestazione dell'avvenuto deposito e della sua regolarita'. Qualora il contrassegno risulti identico o facilmente confondibile con altri, il Ministero invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art16 · fonte del testo

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