I partiti, gruppi e movimenti politici concorrenti alle elezioni possono effettuare il collegamento delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche. Il collegamento e' ammesso unicamente tra partiti, gruppi e movimenti politici che abbiano presentato liste con eguale contrassegno in almeno cinque circoscrizioni. Le liste della circoscrizione di Trento-Bolzano e le candidature della Valle d'Aosta sono ammesse al collegamento anche se non siano state presentate in altre circoscrizioni. La dichiarazione di collegamento deve essere effettuata, con atto autenticato da notaio, dal presidente o dal segretario ovvero dalla Direzione del partito, del gruppo o del movimento politico e depositata, entro le ore 16 del trentesimo giorno precedente quello della votazione, presso l'Ufficio centrale nazionale, costituito a termini dell'art. 15. Le dichiarazioni di collegamento fatte dai dirigenti centrali hanno effetto per tutte le liste e le candidature aventi lo stesso contrassegno. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale. Quest'ultimo, accertata la regolarita' delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi. 1a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 luglio 1954, n. 615

1a

La L. 31 luglio 1954, n. 615 nel modificare l'articolo unico, comma 1 della L. 31 marzo 1953, n. 148 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I punti I, II, III, IV della legge 31 marzo 1953, numero 148, sono abrogati." Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "L'elezione della Camera dei deputati si effettua con l'osservanza delle disposizioni previste dal testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e dal punto V della legge sopracitata."

Testo vigente dal 4 giugno 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 giugno 1966

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1956 al 27 giugno 1956. 124 parole tolte, 190 parole aggiunte.

I partiti tolto: o i gruppi politici organizzati possono depositare presso il Ministero dell'interno, non oltre il sessantaduesimo giorno anteriore a quello della votazione, il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le loro liste di candidati sia nei collegi circoscrizionali, sia nel collegio unico nazionale. Tale deposito dev'essere fatto da persona munita di mandato da parte di uno o piu' dirigenti centrali del partito o del gruppo. Il contrassegno dev'essere depositato in triplice esemplare. Il Ministero dell'interno, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisceaggiunto: , gruppi e movimenti politici concorrenti alle elezioni possono effettuare il collegamento delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche. Il collegamento e' ammesso unicamente tra partiti, gruppi e movimenti politici che abbiano presentato liste con eguale contrassegno in almeno cinque circoscrizioni. Le liste della circoscrizione di Trento-Bolzano e le candidature della Valle d'Aosta sono ammesse al collegamento anche se non siano state presentate in altre circoscrizioni. La dichiarazione di collegamento deve essere effettuata, con atto autenticato da notaio, dal presidente o dal segretario ovvero dalla Direzione del partito, del gruppo o del movimento politico e depositata, entro le ore 16 del trentesimo giorno precedente quello della votazione, presso l'Ufficio centrale nazionale, costituito a termini dell'art. 15. Le dichiarazioni di collegamento fatte dai dirigenti centrali hanno effetto per tutte le liste e le candidature aventi lo stesso contrassegno. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del tolto: contrassegno al depositante, con l'attestazione dell'avvenuto deposito e della sua regolarita'. Qualora il contrassegno risulti identico o facilmente confondibile con altri, il Ministero invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso aggiunto: relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale. Quest'ultimo, accertata la regolarita' delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 luglio 1954, n. 615

    La L. 31 luglio 1954, n. 615 nel modificare l'articolo unico, comma 1 della L. 31 marzo 1953, n. 148 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I punti I, II, III, IV della legge 31 marzo 1953, numero 148, sono abrogati." Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "L'elezione della Camera dei deputati si effettua con l'osservanza delle disposizioni previste dal testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e dal punto V della legge sopracitata."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art16 · fonte del testo

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