Art. 30
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[1](Art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236 - Art. 15, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495)
[2]Vincoli sulla circolazione degli oli di semi, diversi da quello di lino cotto, delle oleine e delle paste di raffinazione.
[3]La circolazione degli oli di semi, diversi da quelle di lino cotto, in quantita' superiore ai kg. 25 e' soggetta a bolletta di legittimazione che deve, tra l'altro, portare l'indicazione dell'uso alimentare o industriale a cui il prodotto e' destinato. La circolazione delle oleine e delle paste di raffinazione in quantita', per ciascun prodotto, superiore al quintale, e' soggetta a bolletta di legittimazione. Gli oli di semi diversi da quello di lino cotto, in quantita' inferiore a kg. 25, se destinati a ditte esercenti depositi di cui al seguente art. 31, devono essere accompagnati con bolletta di legittimazione. Le bollette di legittimazione sono rilasciate, a richiesta delle ditte interessate: dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; dalle Dogane e dalle Sezioni di dogana; dalle brigate della Guardia di finanza; dagli addetti alla vigilanza delle fabbriche e degli opifici; dagli uffici postali.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1955 al 1 aprile 1956
