Corte costituzionale

Ordinanza n. 96/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1962 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 29 ottobre

1954, n. 1073, e del D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 marzo 1961 dal Tribunale di Brescia nel

procedimento penale contro Lucini Giulio, iscritta al n. 74 del

Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 155 del 24 giugno 1961;

2) ordinanza emessa il 20 marzo 1961 dal Tribunale di Brescia nel

procedimento penale contro Castiglioni Lorenzo, iscritta al n. 75 del

Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 148 del 17 giugno 1961;

3) ordinanza emessa il 25 maggio 1961 dal Tribunale di Vicenza nel

procedimento penale contro Baldisserotto Leone, iscritta al n. 91 del

Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961;

4) ordinanza emessa il 21 novembre 1961 dal Tribunale di Brindisi

nel procedimento penale contro Pinto Oronzo, iscritta al n. 223 del

Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 18 del 20 gennaio 1962;

5) ordinanza emessa il 14 luglio 1961 dalla Corte suprema di

cassazione, Sezione III penale, nel procedimento penale contro

Tarantella Giovanni, iscritta al n. 19 del Registro ordinanze 1962 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 24

febbraio 1962;

6) ordinanza emessa il 14 luglio 1961 dalla Corte suprema di

cassazione, Sezione III penale, nel procedimento penale contro

Pavoncelli Celestina, iscritta al n. 54 del Registro ordinanze 1962 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 14

aprile 1962;

7) ordinanza emessa il 19 gennaio 1962 dal Tribunale di Napoli nel

procedimento penale contro Sallusto Vincenzo, iscritta al n. 64 del

Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 110 del 28 aprile 1962.

Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione

del Giudice Giuseppe Verzì.

1. - Nel corso del procedimento penale contro Lucini Giulio,

imputato del reato di cui agli artt. 31 e 45 del T. U. delle

disposizioni per l'imposta sugli olii di semi, approvato con D.P.R. 22

dicembre 1954, n. 1217, per avere omesso di presentare la denunzia di

un deposito di olio di semi, il difensore dell'imputato sollevava la

questione di legittimità costituzionale del citato T.U. e della legge

delegante 29 ottobre 1954, n. 1073, in relazione all'art. 72 della

Costituzione; ed il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 20 marzo

1961, riconosciuta la questione non manifestamente infondata e

rilevante per la definizione del giudizio, ordinava la sospensione del

medesimo e la rimessione degli atti a questa Corte per la relativa

decisione.

2. - Nel corso del procedimento penale contro Castiglioni Lorenzo,

imputato dei reati di cui agli artt. 31, 45 e 57 del citato T. U, per

avere omesso di presentare la prescritta denunzia di un deposito di

olio di semi, e di tenere il registro di carico e scarico dei medesimi,

il difensore dell'imputato sollevava questione di legittimità

costituzionale del decreto legislativo sopraindicato e della legge

delegante 29 ottobre 1954, n. 1073, in relazione all'art. 72 della

Costituzione; ed il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 20 marzo

1961, riconosciuta la questione non manifestamente infondata e

rilevante per la definizione del giudizio, ordinava la sospensione del

medesimo e la rimessione degli atti a questa Corte per la relativa

decisione.

3. - Nel corso del procedimento penale contro Baldisserotto Leone,

imputato del reato di cui agli artt. 29, 30, 31, 45 e 47 del D.P.R. 22

dicembre 1954, n. 1217, per avere omesso di denunziare un deposito di

olio di semi e per avere fatto circolare olio di semi senza bolletta di

legittimazione, il difensore dell'imputato sollevava la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 45 e 47 sopraindicati, in

relazione agli artt. 70 e 76 della Costituzione, per eccesso dai limiti

di delega nella sanzione penale; ed il Tribunale di Vicenza,

riconosciuta la questione non manifestamente infondata e rilevante per

la decisione del giudizio, con ordinanza del 25 maggio 1961, disponeva

la sospensione del medesimo e la trasmissione degli atti a questa

Corte, per la relativa decisione.

4. - Nel corso del procedimento penale contro Pinto Oronzo,

imputato del reato di cui agli artt. 30 e 46 del D.P.R. 22 dicembre

1954, n. 1217, per avere trasportato olio di semi senza bolletta di

legittimazione, e per avere omesso l'annotazione sul registro di carico

e scarico; nonché del reato di cui all'art. 71 del D.L. 1 luglio 1926,

n. 1361, per avere detenuto nel proprio magazzino di vendita

all'ingrosso, olio di oliva lampante non commestibile unitamente ad

olio di semi, il difensore dell'imputato sollevava la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 1217 del

1954, in relazione agli artt. 72 e 76 della Costituzione per eccesso

dai limiti di delega nella sanzione penale; ed il Tribunale di

Brindisi, con ordinanza del 21 novembre 1961, riconosciuta la questione

non manifestamente infondata e rilevante per la definizione del

giudizio, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte, per la

relativa decisione.

5. - Con sentenza del 10 luglio 1958, il Tribunale di Lucera

affermava la responsabilità di Tarantella Giovanni, per il reato di

cui agli artt. 31 e 41 del D. P. R. 22 dicembre 1954, n. 1217, per

avere omesso di denunziare un deposito di olio di semi e di tenere il

registro di carico e scarico, e la Corte di appello di Bari, con

sentenza del 13 febbraio 1959, confermava la impugnata sentenza. Ma la

Corte di cassazione, con ordinanza del 14 luglio 1961, rilevava che la

omessa tenuta del registro di carico e scarico era punibile a sensi

dell'art. 57 dello stesso decreto, per la quale norma non era

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in

riferimento all'art. 76 della Costituzione; ed ordinava la trasmissione

degli atti a questa Corte per la relativa decisione.

6. - Il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 7 dicembre 1959,

affermava la responsabilità penale di Pavonelli Celestina per il reato

di cui agli artt. 31 e 57 del D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217; per il

reato di cui agli artt. 30, 7 e 47 dello stesso decreto; e per il reato

di cui agli artt. 30 e 61 dello stesso decreto e 2 del D.L. 2 dicembre

1956, n. 1380, e la Corte di appello di Trento, con sentenza del 29

settembre 1960, confermava la impugnata sentenza. Nel ricorso per

cassazione il difensore dell'imputata sollevava la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 47 del D.P.R. n. 1217 del 1954,

in relazione all'art. 76 della Costituzione per eccesso dai limiti di

delega nella sanzione penale; e la Corte di cassazione, con ordinanza

14 luglio 1961, riconosciuta la questione non manifestamente infondata

e rilevante per la definizione del giudizio, ordinava la trasmissione

degli atti a questa Corte per la relativa decisione.

7. - Nel corso del procedimento penale contro Sallusto Vincenzo,

imputato del reato di cui all'art. 30 del D.P.R. 22 dicembre 1954, n.

1217, per avere posto in circolazione olio di semi senza la prescritta

bolletta di legittimazione, il difensore dell'imputato sollevava la

questione di legittimità costituzionale dello stesso decreto e della

legge delegante 29 ottobre 1954, n. 1073, in relazione agli artt. 72,

76 e 134 della Costituzione; ed il Tribunale di Napoli, con ordinanza

del 19 gennaio 1962, riconosciuta la questione non manifestamente

infondata e rilevante per la definizione del giudizio, ordinava la

trasmissione degli atti a questa Corte, per la relativa decisione.

Tutte le sopraelencate ordinanze sono state regolarmente

comunicate, notificate e pubblicate.

Non vi è stata costituzione di parti dinanzi a questa Corte.

Considerato che, con sentenza 4 aprile 1962, n. 32, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 14 aprile 1962, questa Corte ha già

dichiarato la illegittimità costituzionale della legge delegante 29

ottobre 1954, n. 1073, e del T.U. delle disposizioni concernenti la

disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli olii da

essa ottenuti, approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in

riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione;

che avendo il D.P.R. n. 1217 del 1954 cessato di avere efficacia -

a norma dell'art. 136 della Costituzione - dal giorno successivo alla

pubblicazione della decisione di questa Corte, va dichiarata la

manifesta infondatezza delle questioni proposte con le sopraelencate

ordinanze;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe ed

ordina la restituzione degli atti ai relativi uffici giudiziari.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - AEDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARETTI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1962:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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