Art. 29
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'art. 29, terzo comma, del T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217, sulla disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi, è viziato di illegittimità costituzionale per eccesso di delega, ai sensi degli artt. 76 e 77 della Costituzione, perché punisce come contrabbando, e cioè come delitto, la violazione delle norme stabilite dal precedente art. 28. Violazione che l'art. 2 della legge di delega 20 dicembre 1952, consente di configurare soltanto come contravvenzione.
Art. 48 Testo unico la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti · Art. 28 Testo unico la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti · Art. 29 Testo unico la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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4 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008. 136 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: (Articoli 28, 29, primo comma, 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).
tolto: Vincoli sulla circolazione e sul deposito dell'olio di lino cotto.
tolto: L'olio di lino cotto, condizionato nei recipienti prescritti dal precedente art. 28, e' esente da ogni vincolo sulla circolazione e sul deposito, salvo quanto disposto al comma seguente. La circolazione dell'olio di lino cotto, comunque condizionato in recipienti di contenuto superiore ai due quintali, e' soggetto a bolletta di legittimazione. Nei depositi commerciali, negli esercizi di minuta vendita e nei locali annessi, anche se destinati ad abitazione, l'olio di lino cotto che non si trova condizionato nei recipienti prescritti dal precedente art. 28 e' considerato di contrabbando. Negli esercizi di minuta vendita non puo' tenersi aperto, per la vendita, piu' di un recipiente di contenuto fino a due quintali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art29 · fonte del testo
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