Art. 55 — Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 45, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 8
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Chiunque iscrive nelle liste o negli elenchi un cittadino che non aveva il diritto di essere iscritto o cancella un cittadino che non doveva essere cancellato, ovvero non iscrive un cittadino che aveva diritto alla iscrizione o non cancella un cittadino che doveva essere cancellato, ovvero include o sposta arbitrariamente schede dallo schedario di cui all'art. 6, punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000. Se il fatto e' doloso, la pena e' della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 2.000 a lire 10.000.
Testo in vigore dal 28 aprile 1967 al 15 gennaio 2000
