Art. 57 — Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 47, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 10

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per se' o per altri che sia effettuata un'iscrizione o non sia effettuata una cancellazione negli elenchi e nelle liste elettorali o che sia effettuata la cancellazione d'uno o piu' cittadini, e' punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire 1.000 a lire 10.000. Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia componente di una Commissione elettorale comunale o mandamentale.

Testo vigente dal 28 aprile 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art57 · fonte del testo

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