Art. 42 — Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 33, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 5

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Contro le decisioni della Commissione elettorale mandamentale o delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino puo' proporre impugnativa davanti alla Corte d'appello con semplice ricorso, sul quale il presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione della causa in via d'urgenza. Analoga azione puo' essere promossa per falsa o erronea rettificazione delle liste elettorali, fatta a norma dell'art. 30, secondo comma. Il ricorso dev'essere notificato, col relativo decreto di fissazione d'udienza, al cittadino o ai cittadini interessati ed alla Commissione elettorale, a pena di nullita', entro venti giorni dalla notificazione di cui al quarto comma dell'art. 30 se e' proposto dallo stesso cittadino che aveva reclamato o aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato dalle liste; entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata, negli altri casi. I termini anzidetti sono raddoppiati per i cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 11.

Testo in vigore dal 28 aprile 1967 al 6 ottobre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art42 · fonte del testo

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