((1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico. 2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico. 3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale puo' delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 novembre 2000, n.340

12

con decorrenza dal 1 gennaio 2002

La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14) che le modifiche apportate dall'art. 26 della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Testo vigente dal 31 dicembre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 9 dicembre 2000 al 31 dicembre 2005. 119 parole tolte, 20 parole aggiunte.

1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico. 2. tolto: Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti aggiunto: In ciascun comune l'Ufficiale elettorale e' tolto: il sindaco, quale Ufficiale del Governo. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico. 3. tolto: Il sindaco aggiunto: Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale puo' delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. tolto: 4. Ogni delegazione e revoca tolto: delle funzioni di cui al comma 3 aggiunto: di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefettotolto: . 5. Se il sindaco e' sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli puo' delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario, o impiegato del comune. 6. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreche' non siano state delegate a norma del comma 3, sono svolte dal vice sindaco o, in via subordinata, dal consigliere anziano.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art4bis · fonte del testo

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