[1](Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi 1, secondo periodo, 2 e 4, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9, 10 e 11)

[2]((I componenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato con qualifica funzionale non inferiore alla settima in attivita' di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la designazione deve cadere su funzionari della prefettura appartenenti al personale direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni)). I componenti, la cui designazione spetta al Consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei Comuni del mandamento estranei all'Amministrazione dei Comuni medesimi, sempreche' siano forniti almeno del titolo di studio di una scuola media di primo grado ovvero che abbiano gia' fatto parte di Commissioni elettorali per almeno un biennio, e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, ne' dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attivita' di servizio. Alla designazione da parte del Consiglio provinciale si provvede mediante votazione nella seduta successiva alla elezione del presidente e della Giunta provinciale. Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ciascuna Commissione, ogni consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purche' non inferiore a tre. A parita' di voti, e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'. Con votazione separata, e con le stesse modalita', si procede alla elezione dei membri supplenti. I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione elettorale mandamentale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal Consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti. Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nelle Regioni nelle quali non esistano i Consigli provinciali vengono espletati dagli organi cui sono devolute le attribuzioni dei Consigli provinciali medesimi. I componenti della Commissione elettorale mandamentale possono essere rieletti.

Testo vigente dal 2 luglio 1989

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Che cosa è cambiato dal 2 luglio 1989

Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 1967 al 2 luglio 1989. 10 parole tolte, 15 parole aggiunte.

I componenti tolto: della Commissione elettorale mandamentale aggiunto: delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato tolto: della carriera direttiva aggiunto: con qualifica funzionale non inferiore alla settima in attivita' di servizio o a riposo; nel capoluogo della tolto: Provincia aggiunto: provincia la designazione deve cadere su funzionari della tolto: Prefettura aggiunto: prefettura appartenenti al personale tolto: amministrativo direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art22 · fonte del testo

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