Il presidente della sezione e' incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli puo' disporre degli agenti della Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato. La Forza non puo', senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione. Pero', in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione. Il presidente puo', di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali. Le Autorita' civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui e' sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti. Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, puo', con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Puo' disporre altresi' che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art. 44 riguardo al termine ultimo della votazione. Di cio' sara' dato atto nel processo verbale.

Testo vigente dal 6 aprile 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art40 · fonte del testo

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