Art. 28 — D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 21, comma 1° e 2°

((La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:

  • a)verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
  • b)ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero con quelli di altre liste presentati in precedenza, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa, altresi', i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;
  • c)elimina i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui al settimo comma dell'art. 27 o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
  • d)cancella i nomi dei candidati gia' compresi in altre liste presentate in precedenza;
  • e)ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi)).

Testo vigente dal 28 marzo 1956

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 28 marzo 1956

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956. 32 parole tolte, 57 parole aggiunte in 5 capoversi.

a) verifica che tolto: esse aggiunto: le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo tolto: siano aggiunto: sono;

b) tolto: elimina i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui al 7° comma dell'articolo precedente;

tolto: c) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con aggiunto: contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero con quelli di altre liste tolto: presentate aggiunto: presentati in precedenza, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegnoaggiunto: . Ricusa, altresi', i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

aggiunto: c) elimina i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui al settimo comma dell'art. 27 o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;

e) ricusa le liste che tolto: contengano aggiunto: contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che tolto: contengano aggiunto: contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomitolto: . Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art28 · fonte del testo

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