Art. 29 — D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 21, comma 2° e 3°

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 26, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione. Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno elencati secondo l'ordine di presentazione delle relative liste.

Testo vigente dal 6 aprile 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art29 · fonte del testo

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