Art. 30 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 28, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 17

La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:

  • a)verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
  • b)ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la Commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresi' i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;
  • c)elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero e' incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma dell'articolo 28, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
  • d)cancella i nomi dei candidati gia' compresi in altre liste presentate in precedenza;
  • d-bis)verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non puo', in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima;43
  • e)ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.43
  • e-bis)assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati;
  • e-ter)comunica ai delegati di lista le decisioni di ricusazione di lista o di esclusione di candidato. Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'articolo 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo ed uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

43

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 10 marzo 2022, n. 62, (in G.U. 1a s.s. 16/03/2022, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 71, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti".

Testo vigente dal 17 marzo 2022

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 62/2022

    Illegittimità dichiarata
    10 marzo 2022

    dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 71, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nella parte in cui n…

    Art. 71 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 30 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 256/2010

    Questione inammissibile
    15 luglio 2010

    Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 33 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, impugnati, in riferimento agli artt. 49 e 51 Cost., nella parte in cui non prevedono il sindacato dell'Ufficio elettorale centrale sul rispetto, da parte dei presentatori delle liste, delle disposizioni statutarie o di legge relative alla presentazione delle candidature ed alla partecipazione del partito politico ad una competizione elettorale, non viene in rilievo un problema di ammissibilità sotto il profilo della non consentita impugnazione di atti endoprocedimentali della competizione elettorale, poiché la medesima questione di costituzionalità è stata sollevata, ai sensi dell'art. 83- undecies dello stesso d.P.R. n. 570 del 1960, nella sede dell'impugnazione giurisdizionale dell'atto terminale del procedimento elettorale, rappresentato dal verbale di proclamazione degli eletti.

    Art. 30 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 33 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 49 cost. · Art. 51 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 257/2010

    Questione inammissibile
    15 luglio 2010

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 33 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, primo comma, e 97 Cost., nella parte in cui non prevedono che la Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello, rispettivamente, della presentazione delle candidature e della presentazione delle liste, elimina i nomi dei candidati alla carica di sindaco a carico dei quali viene accertata la sussistenza della condizione di ineleggibilità di cui all'art. 60, comma 1, n. 12, del d.lgs. n. 267 del 2000 e ricusa le liste collegate agli stessi. Il rimettente invoca una parificazione tra la menzionata ipotesi di ineleggibilità (riguardante i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, provincia o circoscrizione) e quella di incandidabilità già prevista dall'abrogato art. 15 della legge n. 55 del 1990 ed attualmente contemplata dall'art. 58 del d.lgs. n. 267 del 2000 (a carico di coloro che hanno riportato condanna penale definitiva per determinati reati, o nei cui confronti è stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, o comunque criminale, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso). Tuttavia, l'uguaglianza delle situazioni poste a confronto, dedotta a sostegno del sollecitato intervento additivo, non appare rispondente né alla ratio degli istituti in esame, né al quadro normativo di riferimento. Infatti, la previsione originariamente contenuta nella speciale normativa antimafia é diretta a contrastare il fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto istituzionale locale, ed il potere della Commissione elettorale circondariale di escludere i candidati che versino nelle condizioni di cui al citato art. 15 ha fondamento proprio nella sanzione di nullità dell'elezione ivi sancita. La suddetta ipotesi di ineleggibilità si fonda, invece, sul timore di distorsione della volontà degli elettori a causa dell'influenza esercitabile su di essi da chi ricopre determinati uffici. Nel bilanciamento tra il diritto di accesso alle cariche elettive (art. 51 Cost.) e il principio di buon andamento dei pubblici uffici (art. 97 Cost.), spetta esclusivamente al Parlamento valutare, sulla base della ragionevolezza e con scelte di carattere certamente politico, le diverse fattispecie e, in relazione alla gravità di ciascuna di esse, graduare il trattamento normativo più appropriato e proporzionato. Pertanto, l'inammissibilità della questione deriva, da un lato, dall'incompletezza della ricostruzione normativa posta dal giudice a quo a fondamento della denunciata lesione del principio di eguaglianza; dall'altro, dalla richiesta di un intervento manipolativo a contenuto non costituzionalmente obbligato che esorbita dai poteri della Corte, poiché si risolve in un ampliamento dei compiti della Commissione elettorale circondariale che solo il legislatore può prevedere nella sua discrezionalità. Nel senso che l'art. 15, comma 1, della legge n. 55 del 1990 «risulta formalmente abrogato» dall'art. 274, comma 1, lett. p ), del d.lgs. n. 267 del 2000 e che «il suo contenuto precettivo è stato integralmente riprodotto dal combinato disposto degli artt. 58, comma 1, lettera a ), e 59, comma 1, lettera a ), e comma 4», del medesimo decreto, v. la citata sentenza n. 25/2002. Sull'inviolabilità del diritto di elettorato passivo e sulle condizioni di compatibilità costituzionale delle relative limitazioni, v. le citate sentenze n. 240/2008, n. 306/2003, n. 364/1996 e n. 141/1996. Sull'istituto dell'ineleggibilità, nonché sulla sua differenza rispetto all'incompatibilità, v. le citate sentenze n. 217/2006, n. 84/2006, n. 450/2000 e n. 97/1991. Sulle finalità delle previsioni contenute nella speciale normativa antimafia, v. le citate sentenze n. 352/2008, n. 288/1993 e n. 407/1992. Sulla discrezionalità spettante al Parlamento nel bilanciamento fra i principi previsti dagli artt. 51 e 97 Cost., v. la citata sentenza n. 240/2008. Per l'inammissibilità, anche manifesta, di questioni caratterizzate da un petitum additivo a carattere creativo rientrante nella discrezionalità del legislatore, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 138/2010, ordinanze n. 243/2009, n. 316/2008 e n. 185/2007.

    Art. 30 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 33 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 3 cost. · Art. 48 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 17 marzo 2022

Confronto con la versione in vigore dal 26 dicembre 2012 al 17 marzo 2022.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 10 marzo 2022, n. 62, (in G.U. 1a s.s. 16/03/2022, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 71, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art30 · fonte del testo

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