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Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000. Incorre nella medesima pena chiunque forma, falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati od altri atti dal presente Testo Unico destinati alle operazioni elettorali, o altera uno di tali atti veri oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno dei detti atti falsificato, alterato o sostituito, e' punito con la stessa pena, ancorche' non abbia concorso nella consumazione del fatto. Se il fatto sia commesso da chi appartiene all'Ufficio elettorale, la pena della reclusione e' da due ad otto anni e quella della multa non inferiore a lire 10.000. Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in fragranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale con giudizio direttissimo.

Testo in vigore dal 23 giugno 1960 al 26 marzo 2004

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 394/2006

    Ha colpito questo articolo
    23 novembre 2006

    La nozione di norma penale di favore, intesa come quella che "sottrae" una certa classe di soggetti o di condotte all'ambito di applicazione di altra norma maggiormente comprensiva, è la risultante di un giudizio di relazione fra due o più norme compresenti nell'ordinamento in un dato momento. Sulla base di tali premesse, risulta palese la natura di norme penali di favore delle disposizioni di cui agli artt. 90, terzo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e 100, terzo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come sostituiti rispettivamente dall'art. 1, comma 2, lettera a) , numero 1), e dall'art. 1, comma 1, lettera a) , della legge 2 marzo 2004, n. 61: applicando il principio di specialità, infatti, dette disposizioni - che puniscono con la sola ammenda chi commette falsi nelle autenticazioni di sottoscrizioni di liste di elettori o candidati e chi forma falsamente liste di elettori o di candidati - sottraggono dall'ambito applicativo di norme più ampie, compresenti nell'ordinamento - che qualificano come delitti e puniscono con pena detentiva i falsi di cui ai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale nonché la falsa formazione e l'alterazione di schede o altri atti destinati alle operazioni elettorali, la sostituzione, soppressione o distruzione dei medesimi, l'uso di atti falsificati, alterati o sostituiti di cui al secondo comma dei medesimi artt. 90 e 100 - talune fattispecie, allo scopo e con l'effetto di riservare loro un trattamento sanzionatorio sensibilmente più mite. - Sulla impossibilità di inquadrare nelle norme penali di favore le disposizioni che delimitano l'area di intervento di una norma incriminatrice, v., citata, sentenza n. 161/2004. - Sulla impossibilità di far discendere la qualificazione di norma penale di favore dal raffronto tra una norma vigente ed una norma anteriore, v., citate, sentenze n. 330/1996 e n. 108/1981, ordinanza n. 175/2001.

    Art. 100 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 1 Norme in materia di reati elettorali · Art. 90 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art90 · fonte del testo

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