Art. 59 — Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 29
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Appena compiute le operazioni previste dall'artitolo 53, il presidente da' inizio alle operazioni di scrutinio. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 14 del martedi'.
Testo in vigore dal 23 giugno 1960 al 28 marzo 1993
