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[1](T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41, comma 5° e seguenti, legge 18 maggio 1951, n. 329, e legge 23 marzo 1936, n. 136, art. 25, comma 10°, 11° e 12°)

[2]Alle ore sei del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali e, previa constatazione dell'integrita' del sigillo che chiede il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e, nel verbale, fa attestazione del numero indicato nel bollo. Imprime, quindi, il bollo a tergo di ciascuna scheda, riponendole tutte nella prima urna o nell'apposita cassetta. Tali operazioni devono essere completate non oltre le ore 8. Il presidente dell'Ufficio dichiara poi aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. E' tuttavia in facolta' del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala. Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti documenti:

  • a)carta d'identita' o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla, Pubblica. Amministrazione, purche' la loro validita' non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della elezione:
  • b)tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purche' munita, di fotografia e convalidata da, un Comando militare;
  • c)tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purche' munita, di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, saranno indicati gli estremi del documento. In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'Ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identita' apponendo la propria firma nella, suddetta colonia di identificazione. Se nessuno dei membri dell'Ufficio puo' accertare, sotto la sua responsabilita', la identita' dell'elettore, questi puo' presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che attesti la sua identita'. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sara' punito con le pene stabilite dall'art. 95. L'elettore, che attesta della identita', deve mettere la sua firma nell'apposita colonia della lista di cui sopra. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identita' degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 54.

Testo in vigore dal 23 giugno 1960 al 28 maggio 1993

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