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(Art. 54 D.P.R. n. 637/1972) Applicazione e pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse 1. Le pene pecuniarie previste per le violazioni che danno luogo a rettifica o ad accertamento d'ufficio sono irrogate con lo stesso avviso di rettifica o di accertamento; le altre pene pecuniarie e le soprattasse mediante apposito avviso da notificare entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno in cui e' avvenuta la violazione. 2. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si tiene conto della gravita' del danno o del pericolo cagionato all'erario e della personalita' dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti. 3. Nella determinazione delle pene pecuniarie commisurate all'imposta o maggiore imposta questa e' assunta al netto delle riduzioni e delle detrazioni di cui agli articoli 25 e 26. 4. Le pene pecuniarie e le soprattasse devono essere pagate entro novanta giorni dalla notificazione dell'avviso ovvero, se e' stato proposto ricorso, dalla notificazione di nuovo avviso dopo che la decisione della controversia e' divenuta definitiva. Si applicano le disposizioni dell'art. 37, commi 2 e 3.

Testo in vigore dal 27 novembre 1990 al 1 aprile 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art54 · fonte del testo

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