Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 2024 al 1 gennaio 2027. 657 parole tolte, 32 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: 1. Atti propri delle societa' di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalita' giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, artistiche, professionali o agricole:
tolto: a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio
tolto: 1) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su beni immobili, salvo il successivo n. 2) le stesse aliquote di cui all'art. 1 2) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attivita' commerciali, artistiche o professionali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonche' su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreche' i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche.................... 4% 3) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa ovvero su complessi unitari di attivita' materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonche' di passivita', organizzati per l'esercizio dell'attivita' artistica o professionale................................ lire 250.000 4) con conferimento di proprieta' o di diritto reale di godimento su unita' da diporto le stesse imposte di cui al successivo art. 7 5) con conferimento di denaro, di beni mobili, esclusi quelli di cui all'articolo 11-bis della tabella, e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti...... lire 250.000aggiunto: Tariffa Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso-art. 4
tolto: 6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria lire 250.000
tolto: b) fusione tra societa', scissione delle stesse,conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una societa' ad altra societa' esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle societa'; operazioni straordinarie di cui all'articolo 177-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: lire 250.000 c) altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe.............. L. 50.000 d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti:
tolto: 1) se soggette all'imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro L. 50.000 2) in ogni altro caso le stesse aliquote di cui alla lett. a)
tolto: e) regolarizzazione di societa' di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda o di un complesso unitario di attivita' materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonche' di passivita', organizzato per l'esercizio dell'attivita' artistica o professionale, tra eredi che continuano in forma societaria o associata l'esercizio dell'impresa, arte o professione...................... lire 250.000 f) operazioni di societa' ed enti esteri di cui all'art. 4 del testo unico............ 1% g)atti propri dei gruppi europei di interesse economico lire 250.000
tolto: Note:
Mostra gli altri 5 capoversi cambiati
tolto: I) La proprieta' ed i diritti reali su immobili o unita' da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.
tolto: II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione e' registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di societa' di fatto, ancorche' derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'articolo 22 del testo Unico.
tolto: III) Per gli atti propri delle societa' ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9 della tabella.
tolto: IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di lire 250.000 se la societa' destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea.
tolto: V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200