Art. 75 — Applicazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse

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L'ufficio del registro procede all'applicazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel presente testo unico mediante avviso motivato notificato all'autore della violazione. Se e' dovuta anche l'imposta, la sanzione puo' essere applicata in sede di liquidazione dell'imposta o con apposito avviso. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto della gravita' del danno o del pericolo cagionato all'erario e della personalita' dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti. Le pene pecuniarie e le soprattasse devono essere pagate entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso ovvero, se e' stato proposto ricorso, dalla notificazione della decisione o sentenza che definisce il giudizio.

Testo in vigore dal 30 aprile 1986 al 1 aprile 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art75 · fonte del testo

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