Art. 53-bis — Attribuzioni e poteri degli uffici
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 agosto 2006 al 1 gennaio 2018. Leggi il testo vigente →
Le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonche' delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
Testo in vigore dal 12 agosto 2006 al 1 gennaio 2018
