Art. 17 — Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 agosto 2012 al 22 ottobre 2015. Leggi il testo vigente →

L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonche' per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, e' liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. L'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all'ufficio del registro presso cui e' stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta puo' essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualita' successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualita' successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalita' di cui al comma 1. 58 Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'obbligo della registrazione puo' essere assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le generalita' e il domicilio nonche' il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135

58

Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 3, comma 16) che "Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del medesimo decreto".

Testo in vigore dal 15 agosto 2012 al 22 ottobre 2015

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 461/2006

    Questione inammissibile
    28 dicembre 2006

    È manifestamente inammissibile, per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, del d.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, censurato in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione. Infatti, quanto alla dedotta violazione degli artt. 53 e 97 Cost., il rimettente si limita alla mera enunciazione di tali parametri, omettendo di fornire qualsiasi argomento a sostegno della censura; quanto alla dedotta violazione dell’art. 3 Cost., lo stesso rimettente non fornisce alcuna motivazione né sull'asserita omogeneità di fattispecie che il legislatore ha disciplinato in modo diverso – contratti pluriennali di affitto di azienda e locazione pluriennale di immobili urbani - né, in particolare, sulla sussistenza anche per l'affitto pluriennale di azienda della speciale ratio giustificatrice posta a base della normativa fiscale derogatoria relativa alle sole locazioni pluriennali di immobili urbani.

    Art. 17 Testo unico l'imposta di registro · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 agosto 2012

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 2000 al 15 agosto 2012.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135

    Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 3, comma 16) che "Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del medesimo decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art17 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari