Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2007 al 25 giugno 2008. Leggi il testo vigente →

I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono tenere:

  • 1)un libro di matricola nel quale siano iscritti, nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera di cui all'art. 4. Il libro di matricola deve indicare, per ciascun prestatore d'opera, il numero di ordine di iscrizione, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e la misura della retribuzione;
  • 2)un libro di paga il quale, per ogni dipendente, deve indicare il cognome, il nome e il numero di matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario; la retribuzione effettivamente corrispostagli in danaro e la retribuzione corrispostagli sotto altra forma. Nel caso in cui al prestatore d'opera sia corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori, e' segnata solo la giornata di presenza al lavoro. Per ogni apprendista o dipendente comunque minore degli anni diciotto, oltre la retribuzione effettiva ad esso eventualmente corrisposta, e' indicata la retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di eta' superiore agli anni diciotto non apprendisti occupate nella medesima lavorazione, cui gli apprendisti o i minori sono addetti e comunque una retribuzione non inferiore a quella piu' bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera di eta' superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.52
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 2006, n. 296

52

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1 comma 1178) che "L'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri di matricola e di paga previsti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dall'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente comma non e' ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124."

Testo in vigore dal 1 gennaio 2007 al 25 giugno 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 173/1976

    Questione infondata
    14 luglio 1976

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, n. 2, 28, 44, 50, primo comma, e 195 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); dell'art. 82, primo e secondo comma, del t.u. 30 maggio 1955, n. 797; dell'art. 23, primo comma, della leg…

    Art. 20 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 28 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 44 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 50 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1965 al 1 gennaio 2007.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296

    La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1 comma 1178) che "L'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri di matricola e di paga previsti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dall'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente comma non e' ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art20 · fonte del testo

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