Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 206/1974

    Questione infondata
    4 luglio 1974

    Il sistema vigente è caratterizzato dall'assicurazione contro le malattie professionali prevista in esclusiva correlazione con determinate lavorazioni ritenute morbigene, tassativamente elencate nelle tabelle, per le quali sussista la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a norma dell'art. 1 del testo unico. Per le malattie professionali il sistema della tabella o lista con specificazione, a carattere tassativo, delle malattie protette mediante elenchi annessi al provvedimento normativo, sistema adottato anche da molte altre legislazioni, giova ad eliminare le ovvie difficoltà che presenterebbe per il legislatore il formulare una definizione esauriente della malattia professionale, idonea a consentire, nelle singole fattispecie concrete, il sicuro accertamento dell'origine professionale dei più diversi stati morbosi, con esclusione di eventuali cause estranee alle pregresse attività di lavoro. Inoltre l'adozione del sistema tabellare, con l'elencazione tassativa delle malattie professionali tipiche e delle correlative lavorazioni morbigene, comporta per i lavoratori il fondamentale vantaggio della presunzione legale circa l'eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene. Si deve pertanto riconoscere che il sistema tabellare costituisce - in linea di massima - una effettiva garanzia per i lavoratori interessati alla copertura del rischio delle malattie professionali, onde è da escludere un contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 38 della Costituzione. Tanto più che il sistema tabellare è suscettibile di perfezionamento mediante la modificazione o integrazione delle voci di tabella, secondo la procedura prevista dallo stesso art. 3 del testo unico, la quale consente anche ai lavoratori di far sentire le proprie istanze di migliore tutela assicurativa mediante l'intervento delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Peraltro una più piena soddisfazione della garanzia costituzionale richiede l'intervento del legislatore, potendo non essere sufficienti sporadici interventi integrativi delle tabelle, i quali, per giunta, difficilmente potrebbero assicurare la copertura del rischio proprio nei confronti dei lavoratori colpiti dalle malattie che venissero successivamente riconosciute come professionali. Onde va segnalata al Governo e al Parlamento l'opportunità ed urgenza di una soluzione legislativa mista, comprendente sia le tabelle delle tecnopatie protette con l'attuale regime positivo, sia anche la possibilità, riconosciuta a tutti i lavoratori, di provare l'eziologia professionale di una malattia non compresa nelle tabelle, e di ottenere conseguentemente le prestazioni di legge.

    Art. 3 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1965 al 6 febbraio 1976. 104 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Per silice libera, o biossido di silicio allo stato libero, di cui all'articolo precedente ed alla tabella allegato n. 8, s'intende sia quella a struttura cristallina, sia quella allo stato amorfo. Ai fini dell'applicazione delle norme di legge e della tabella delle lavorazioni per le quali e' obbligatoria la assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, le rocce, gli abrasivi e i materiali indicati nella tabella medesima si considerano contenenti silice libera o amianto quando questi siano presenti in precedente tale da poter dare luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice liberao di amianto tale da determinare il rischio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1975 N. 780

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art143 · fonte del testo

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